Sentenza esemplare nel catanese per una serie di ritardi, riprotezioni e cambi aerei che hanno causato a una donna ucraina, che doveva tornare da Catania al paese d’origine per il funerale della madre, un ritardo nel viaggio di ben 13 ore complessive con il risultato di perdere il funerale stesso. Il Giudice, riconoscendole un risarcimento da mille euro più le spese legali, ha accolto ben tre orientamenti della Corte di giustizia europea.

Il caso è segnalato da Confconsumatori: il Giudice di Pace di Linguaglossa (CT) con una recente sentenza ha condannato una Compagnia aerea al risarcimento dei danni nei confronti della signora, che era giunta a destinazione con 13 ore di ritardo e che non aveva potuto partecipare ai funerali della madre in Ucraina.

Il Giudice ha riconosciuto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 euro per il ritardo: la signora aveva acquistato il biglietto per la tratta Catania-Roma-Milano Malpensa-Kiev Borispol Ukraine, con partenza da Catania alle 14 e arrivo in Ucraina alle 22,55. Tuttavia l’aereo per Roma era partito in ritardo causando la perdita della coincidenza per i voli successivi. La passeggera é stata così riprotetta su un volo con destinazione Parigi, dove è arrivata alle 24. Dopo aver trascorso la notte in albergo, il giorno successivo era ripartita alle 7, arrivando a Kiev alle 11,40, con ben 13 ore di ritardo. Come spiega l’associazione, il biglietto acquistato per l’itinerario Catania-Kiev deve intendersi come un’unica prestazione di trasporto, anche se il viaggio, per ovvi motivi operativi, é stato suddiviso dalla Compagnia in più tratte. Conseguentemente la durata del ritardo da prendere in considerazione non é quella relativa alla tratta Catania-Roma, ma all’intero viaggio. Il Giudice ha così recepito la definizione di volo su cui si é pronunciata la Corte di Giustizia Europea, che ha sancito il diritto del passeggero ad avere riconosciuta la compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo prolungato.

Il Giudice ha poi riconosciuto 400 euro di ulteriore risarcimento del danno, liquidati equitativamente, perché, sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento comunitario e da un’altra pronuncia della Corte di Giustizia Europea,il riconoscimento della compensazione lascia impregiudicato il diritto del passeggero a un risarcimento supplementare. Infine ha riconosciuto la propria competenza quale Giudice del foro del consumatore e quale autorità competente a decidere in virtù della Convenzione di Montreal e delle regole processuali dello Stato italiano, in ciò rigettando ulteriormente le eccezioni della compagnia.


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