Il telegramma viene consegnato in ritardo e lei perde irrimediabilmente la possibilità di partecipare a un concorso per lavorare in un asilo nido. Quanto vale l’occasione di lavoro persa? A stabilirlo è stato il Giudice del Tribunale di Parma che nei giorni scorsi ha condannato Poste Italiane per la ritardata consegna di un telegramma. Poste dovrà pagare oltre 28 mila euro di risarcimento. A raccontarlo è Confconsumatori che ha assistito in giudizio una cittadina di Parma.

Come racconta l’associazione, la ritardata consegna del telegramma ha impedito a una donna di Parma di partecipare a un concorso per un posto in un asilo nido. La donna era in attesa di partecipare alla prova selettiva per l’assunzione a tempo pieno di un “esecutore scolastico asilo nido” nel Comune di Felino. “Il telegramma di convocazione alla prova, però, le era stato recapitato in ritardo e lei aveva perso così irrimediabilmente la possibilità di prendere parte alla prova e di conseguenza di essere assunta”, spiega l’associazione. La donna aveva inviato un reclamo a Poste, che aveva offerto l’indennizzo previsto dalla Carta della Qualità pari a circa 28 euro. Si era allora rivolta a Confconsumatori e, dopo la procedura di conciliazione, assistita dal legale dell’associazione Grazia Ferdenzi si era rivolta al Tribunale di Parma. Questo, spiega Confconsumatori, “ha accolto tutte le richieste della parte danneggiata, riconoscendo alla donna il diritto ad essere risarcita per la “perdita di chance” causata dal tardivo recapito del telegramma”.

“Il Tribunale di Parma – commenta l’avvocato Ferdenzi – ha riconosciuto il principio di responsabilità di Poste Italiane stabilendo che non è soggetto a norme restrittive o di favore in deroga al codice civile e pertanto ne ha disposto la condanna per i danni cagionati al destinatario del servizio postale, non avendo provato la sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla propria prestazione”. La donna ha fornito al Tribunale la documentazione che dimostrava la sua probabilità di ottenere un buon risultato dalla prova selettiva e questo ha permesso di quantificare in termini monetari la mancata partecipazione e assunzione. “Quella del Tribunale di Parma è una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito l’associata di Confconsumatori – in quanto riconoscendo il danno da “perdita di chance” è stata riconosciuta la risarcibilità ad una situazione giuridica ancora non esistente ma solo attesa, a cui è stata attribuita un’entità patrimoniale autonoma”.


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