Lo scontro tra i tassisti milanesi e Uber, l’applicazione di auto a noleggio, si sposta dalle strade alla rete. Sulla piattaforma Change.org sono state lanciate, infatti, due petizioni online contrapposte: una è a favore di Uber e l’altra è contraria. Per il momento la prima batte la seconda 3 a 1: le persone che hanno firmato la petizione a sostegno di Uber sono arrivata a 3.248 mentre quelle che chiedono al Sindaco di Milano di chiudere il servizio superano di poco le 1.000 adesioni. Il servizio Uber, che prevede il noleggio di un’auto con autista tramite un’App su cellulare, ha già suscitato proteste non solo a Milano, ma anche negli Usa e in Inghilterra: pochi giorni fa hanno scioperato i tassisti londinesi.

“Gli autisti che sono nostri partner rimangono compatti e determinati, ma non possiamo ignorare e tacere questi atti violenti e intimidatori. L’unico modo per fermare queste ingiustizie è di far sapere al Sindaco quanto Uber abbia portato un valore aggiunto a voi e alla città!”, è scritto nella petizione lanciata dalla stessa Uber su Change.org.

“C’è un vecchio adagio conosciuto in certi palazzi che vuole una balla ripetuta mille volte diventare una verità. Questa sembra l’intenzione di Uber nell’esercizio tipico del “chiagni e fotti” portato alla mia attenzione”, scrive invece Alberto Cirea su Change.org che esamina in maniera dettagliata quelle che a suo avviso sono i ‘gravi e ripetuti illeciti’ commessi da Uber.

“La nascita di due petizioni di segno opposto dimostra come Change.org sia veramente una piattaforma dove chiunque può attivarsi per lanciare mobilitazioni sulle questioni che più gli stanno a cuore – commenta Salvatore Barbera, Direttore delle campagne di Change.org – La mobilitazione pro o contro Uber che dalle piazze si sposta su Change.org, permettendo a chiunque di far sentire la propria voce, è la dimostrazione di come la nostra piattaforma sia sempre più spesso un osservatorio privilegiato sulle dinamiche sociali che attraversano il nostro Paese”.


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1 thought on “Milano, taxi o Uber? Lo scontro si sposta sul web

  1. C’è un sostanziale atto di malafede, che personalmente ritengo tutt’altro che disinteressato, nel voler fare passare l’innovazione come sinonimo di corretto, legale, necessario, obbligatorio ed inevitabile.
    Per fare un semplice esempio che nella sua estrema banalità diventa comprensibile a tutti: “Non basta uno smartphone ed una applicazione a rendere legale lo smercio di stupefacenti” per quanto i diretti interessati dicano di voler solo aprire il mercato ad una utenza più vasta per generare utili, non c’è verso, l’attività presa in esempio è, e rimane, illegale.
    Andando invece nello specifico e fuori di ogni esempio e metafora:
    Per quello che riguarda Uber ed il servizio di auto noleggio con conducente le risposte si trovano nell’articolo 13 comma 3 della legge 21/92, l’utilizzo dell’applicazione di fatto esclude la fase di contrattazione fra l’utenza ed il vettore uscendo quindi dall’ambito della legge in vigore.
    Chi volesse verificare con i propri occhi puo’ seguire il link seguente:
    http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-01-23&atto.codiceRedazionale=092G0026&currentPage=1
    __________
    3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e’ direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto puo’ essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e’ obbligatoria.”
    __________
    Per quello che riguarda UberPop la risposta si trova nell’articolo 86 comma 2 del codice della strada: il servizio proposto da UberPop in italia è semplicemente definitivamente incontrovertibilmente illegale.
    Chi volesse verificare con i propri occhi puo’ seguire il link seguente:
    http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-iii-dei-veicoli/art-86-servizio-di-piazza-con-autovetture-con-conducente-o-taxi.html
    __________
    Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
    2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (1)
    __________

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