Quando si stipula un prestito, se i costi delle coperture assicurative non sono stati inclusi nel Taeg è possibile ottenere la nullità del tasso d’interesse pattuito e sostituirlo con uno più favorevole. Una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario ha consentito a un cittadino di Vasto (CH), associato a Confconsumatori, di recuperare l’eccedenza versata per il prestito senza fare causa. Lo rende noto l’associazione che commenta: “Si tratta di una decisione meritevole di attenzione. In seguito all’interessamento di Confconsumatori, il nostro associato ha risolto la controversia in sede stragiudiziale, recuperando una somma importante, in un tempo relativamente breve”, ha detto il Presidente provinciale della sede di Chieti, Antonio Artese.

Il cittadino si era rivolto alla sede Confconsumatori di San Salvo per fare controllare i tassi applicati sul prestito personale che aveva contratto con un noto Istituto di credito. Su consiglio del responsabile della sede, l’avvocato Antonio Artese, aveva deciso di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario per contestare la mancata inclusione nel Taeg del costo delle coperture assicurative, stipulate contestualmente al finanziamento.

L’Arbitro, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità del tasso d’interesse pattuito, disponendo la rideterminazione del piano di ammortamento, con applicazione di un tasso sostitutivo più favorevole (equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) e la restituzione dell’eccedenza percepita nel corso degli anni. L’istituto di credito ha ottemperato alla decisione dell’Arbitro, riconoscendo un tasso sostitutivo inferiore al 1%.


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