Si sente ancora parlare di Lehman Brothers: si tratta di casi in cui risparmiatori hanno investito in una polizza assicurativa, cosiddetta “index linked”, cioè connessa ad un’obbligazione Lehman. E c’è chi ottiene importanti risarcimenti: un’associata Confconsumatori, il cui padre aveva investito in una polizza assicurativa collegata con obbligazioni Lehman Brothers, è stata risarcita di oltre 60.000 euro.

Il Tribunale di Parma ha, infatti, condannato la banca all’integrale risarcimento del danno pari al capitale investito (oltre 43.000 euro), più la rivalutazione monetaria, interessi e spese. Il fatto che una polizza vita sia garantita da una obbligazione (in questo caso Lehaman Brothers), al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, secondo il Tribunale di Parma, la ricorrenza non di un contratto assicurativo, ma di una vera e propria operazioni finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni.
E questo obbliga all’applicazione delle norme del Testo Unico Finanziario (dell’art. 28 del Regolamento Consob attuativo del medesimo). In questo caso è risultato che l’istituto di credito non ha assunto dall’investitore alcuna informazione sulla sua esperienza in materia, né sulla sua propensione al rischio, con l’effetto che avrebbe dovuto proporre solo investimenti a bassissimo rischio, non, come è invece accaduto, un prodotto collegato a titoli Lehman. Da qui l’inadempimento dell’istituto di credito e il suo obbligo di risarcire il danno.
Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nel fatto che la condanna non è contenuta in una sentenza, come normalmente avviene, ma in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo – circa 4 mesi – alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
“Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio la figlia dell’investitore – La stessa conferma, in primo luogo, che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo, anche quando con gli stessi si chieda non una declaratoria di nullità, ma una condanna al risarcimento del danno. Costituisce, inoltre, un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia”.


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