La Commissione Industria al Senato ha approvato alcuni emendamenti al decreto Sviluppo in tema di assicurazioni.  Si segnalano gli emendamenti, a firma dei Senatori PD Filippo Bubbico e Anna Rita Fioroni, sulla restituzione dei premi pagati in anticipo sulle polizze vita per i mutui estinti anticipatamente e sull’Rc auto.
“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato – recita il testo dell’emendamento – le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso”.
“Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. In alternativa le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. La norma si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo”.
Un altro emendamento, a firma sempre della Senatrice PD Anna Rita Fioroni, riguarda l’Rc auto. “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti a durata annuale o di anno più frazione – si legge nel testo – nei casi in cui l’assicurato desideri una scadenza diversa, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato”. “Qualora il contraente decida di non rinnovare il contratto, non deve effettuare nessuna comunicazione”. Ma ”per consentire al suddetto contraente la stipula di una nuova polizza, l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.


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