No show rule: dall’Antitrust arrivano multe per un milione di euro alle compagnie aeree British Airways e Etihad Airways per pratica commerciale scorretta. Di cosa si sta parlando? La no show rule è una regola tariffaria diffusa nel trasporto aereo per la quale al passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente – è imposta la cancellazione della tratta di ritorno o di quella successiva contemplata nel biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta.

L’Autorità Antitrust ha sanzionato, per un totale di un milione di euro, le due compagnie aeree British Airways e Etihad Airways contestando loro la mancata informativa ai consumatori, durante l’acquisto online dei biglietti andata/ritorno o sequenziali, dell’esistenza e delle condizioni della no show rule. L’Antitrust contesta poi alle compagnie aeree di non aver predisposto una procedura idonea a consentire al passeggero, senza costi aggiuntivi, la fruizione del volo di ritorno (e delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta), anche in caso di mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente  previsto nel biglietto già acquistato. L’Autorità ha invece accolto gli impegni presentati da altre compagnie – Emirates, Klm e Iberia – che si sono impegnate a informare il consumatore di tale regola e a implementare una procedura volta a consentire al passeggero la fruizione, senza oneri, dei voli successivi, qualora avverta tempestivamente la compagnia della sua intenzione.

Anche in passato l’Autorità ha ritenuto che l’applicazione della no show rule, in sé lecita, dovesse comunque essere accompagna da un’adeguata informativa alla clientela e applicata in modo da bilanciare gli interessi commerciali delle compagnie aeree all’interesse dei consumatori a usare integralmente il biglietto acquistato e regolarmente pagato, nel rispetto di condizioni trasparenti e chiare.

L’Autorità aveva dunque avviato dei procedimenti ipotizzando il mancato rispetto dei diritti dei viaggiatori nell’applicazione di tale regola tariffaria. Ora dunque l’Antitrust ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm, che si sono vincolate, per tutti i biglietti venduti in Italia, a permettere l’utilizzo del biglietto di ritorno (e, per i voli con scali intermedi, dei tagliandi relativi alle tratte successive alla prima) qualora il passeggero avverta entro 24 ore dalla partenza (2 ore in caso di voli A/E in giornata) della propria intenzione di utilizzare il biglietto di ritorno (e gli eventuali tagliandi successivi). Dell’esistenza della no show rule e di tale specifica regola applicativa per i biglietti acquistati in Italia verrà data notizia sia al singolo consumatore nel corso della procedura di acquisto online, sia sul sito Internet. British Airways ed Etihad Airways non hanno, invece, inteso modificare le modalità di comunicazione e applicazione della no show rule contestate nel corso del procedimento e dovranno comunque comunicare le misure attuate per ottemperare alla diffida dell’Autorità.

 

Notizia pubblicata il 23/06/2017 ore 16.43


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