Mutui legati a polizze o c/c, CRTCU: consumatori più liberi di scegliere
I consumatori che chiedono un prestito o stipulano un mutuo con una banca sono oggi più liberi nella scelta e più tutelati dalle pratiche commerciali ingannevoli. Il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento ricorda che il “decreto Salva-Italia” (L. 27/2012) ha modificato il Codice del Consumo, per cui si considera “scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.” Questa norma vale per prestiti, mutui ed altri contratti che rientrano nella definizione di “mutuo” secondo il Codice Civile (Art. 1813).
“Questa clausola porta più libertà ai consumatori che chiedono un prestito – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Ora è possibile chiedere un prestito alla banca A e tenere il proprio conto presso la banca B. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere in assoluta libertà fra le offerte presenti sul mercato.” Stesso principio vale anche per le coperture assicurative “imposte”: il consumatore ha la facoltà di scegliere quella che più si addice alle sue esigenze.
Sempre con lo stesso decreto è stato, inoltre, stabilito che, per le sole pratiche commerciali scorrette, le “microimprese” sono equiparate ai consumatori, quindi vale la stessa tutela in tema di pratiche commerciali sleali (Codice del Consumo, art. 18 e 19). I clienti bancari sono quindi invitati a documentare le eventuali scorrettezze della banca e segnalarle al CRTCU che inoltrerà la cosa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può sanzionare la pratica commerciale scorretta con multe da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso delle pratiche sopra menzionate la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro (Codice del Consumo, art. 27, comma 9).