Eni SpA non può registrare il marchio Eni per vestiti, calzature e cappelli. La sentenza odierna del Tribunale dell’Unione Europea conferma la decisione dell’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno – marchi, disegni, modelli) che ha accolto l’opposizione di Emi (IP) Ltd. (titolare del marchio comunitario denominativo Emi registrato nel  2006 e del marchio comunitario figurativo Emi registrato nel 2008) alla registrazione, da parte di Eni SpA, del marchio denominativo Eni per vestiti, calzature, cappelleria e per i servizi di vendita al dettaglio di questi prodotti.
L’UAMI, nel 2011, aveva respinto la domanda di registrazione del marchio  Eni, autorizzandola solo per alcuni prodotti (raggruppamento, per terzi, di un ventaglio di prodotti per permettere ai clienti di visualizzare ed acquistare facilmente  vestiti, calzature e cappelleria).
Il Tribunale, nella sua sentenza odierna, respinge il ricorso di Eni e considera corretta la decisione dell’UAMI, vista la somiglianza dei prodotti e servizi in causa. Infatti, per il grande pubblico dell’UE, i segni sono del tutto privi di significato concettuale, mentre presentano somiglianza visuale e fonetica; d’altra parte il servizio indicato dal marchio anteriore e i prodotti relativi al marchio richiesto sono simili. Ne deriva un rischio di confusione.


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