Natale e Capodanno: prima di partire per le vacanze è bene informarsi sui propri diritti e sulle modalità per farli valere in caso di necessità, per potersi tutelare al meglio. Quando si viaggia in treno ad esempio, sono diversi i disservizi che possono verificarsi in danno dei passeggeri, dalla cancellazione del viaggio al ritardo del treno in partenza o in arrivo, dalla perdita della coincidenza alla mancata erogazione del rimborso. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.70/2014 (che recepisce il Regolamento europeo 1371/2007) e grazie al potere sanzionatorio dell’ A.R.T.- l’Autorità di regolazione dei trasporti sulle imprese ferroviarie in caso di violazione dei diritti afferenti al trasporto ferroviario, i passeggeri sono maggiormente tutelati tanto che i loro diritti si applicano di norma a tutte le tratte e a tutti i servizi all’interno dell’Unione Europea.

Se il treno è stato cancellato dalla impresa ferroviaria o è in ritardo, ad esempio, si ha diritto a ricevere tutte le informazioni utili e adeguate sulla situazione di aggiornamento relative al disservizio comunicato. Se il ritardo comunicato con cui è previsto l’arrivo a destinazione è di almeno 1 ora, il passeggero che ha subito il disservizio avrà diritto ad annullare il viaggio e chiedere un rimborso del costo del biglietto, che può essere integrale o parziale in relazione alla tratta non utilizzata. Altri diritti previsti in tali casi sono una riprotezione da riconoscere il prima possibile, verso la destinazione finale su un viaggio alternativo o in una data successiva scelta dal passeggero, l’erogazione di pasti e bevande in relazione al tempo di attesa, un eventuale sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno complementare, laddove possibile. Il passeggero potrebbe vedersi riconosciuto anche il diritto al viaggio di ritorno verso il punto di partenza iniziale, se il ritardo vanifica l’obiettivo del viaggio. Se il passeggero decide invece  di continuare il viaggio come previsto o di accettare un trasporto alternativo verso la destinazione finale, potrebbe avere diritto a una compensazione pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2
  • 50% del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 2 ore

La compensazione invece non è prevista se il passeggero è stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto. Anche in caso di perdita della coincidenza per cause imputabili alla impresa ferroviaria, ai passeggeri è assicurata una assistenza adeguata secondo le modalità sopraevidenziate. Nel caso in cui il passeggero ritenga che i suoi diritti siano stati violati, potrà  inviare un reclamo all’impresa ferroviaria, che dovrà rispondere entro 30 giorni e in caso di riscontro non soddisfacente, potrà contattare in seconda istanza, l’Autorità di riferimento del proprio Paese di appartenenza per ricevere maggiore tutela. C’è da tener conto anche del fatto che la Commissione europea sta aggiornando le norme che riguardano i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario con l’obiettivo di assicurare maggiori tutele ai passeggeri del trasporto ferroviario in caso di ritardi, cancellazioni e discriminazioni. A oggi però la proposta della Commissione deve ora essere ancora adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore, pertanto non ci resta che aspettare e nel frattempo augurarvi buon viaggio e buone vacanze.

 

di Claudia Ciriello


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