Ivie e Ivafe, ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con una circolare, la 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come e quando pagare le imposte sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)? Per quanto riguarda l’Ivie, essa riguarda in via esclusiva le persone fisiche. In pratica, i contribuenti individuali che risiedono in Italia, e che risultano detenere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli immobili all’estero. Il tributo è dovuto nella misura dello 0,76 per cento calcolato in proporzione sia alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale, sia al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva di tale diritto. Comunque, è bene rammentare che l’imposta non è dovuta in caso il suo importo non superi la misura di 200 euro. In pratica, esiste una specifica soglia di esenzione per gli immobili il cui valore complessivo non oltrepassa i 26.381 euro.Come si calcola il valore dell’immobile? La regola generale, come indica la Circolare, prevede che sia costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, oppure, dai contratti da cui si desume il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. In assenza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, in alternativa si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile, a termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui è situato l’immobile.
il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’Ivie è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale.
L’Ivafe, invece, è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e del 1,5 per mille per gli anni successivi. Sono però escluse dall’applicazione dell’imposta le attività finanziarie all’estero amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere detenute fisicamente dal contribuente in Italia. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei l’imposta è fissata in 34,20 euro. Non è dovuta alcuna imposta se il valore medio di giacenza annuale non supera 5.000 euro.