IVASS: assicurazioniquixa.it non riconducibile ad intermediario iscritto nel registro
L’IVASS rende noto che è stata segnalata la promozione di polizze, anche aventi durata temporanea, per il tramite del sito internet www.assicurazioniquixa.it, che non riporta i dati identificativi di un intermediario regolarmene iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – RUI.
Al riguardo Quixa (marchio commerciale di Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U – Rappresentanza generale per l’Italia) ha confermato di non offrire sul mercato coperture assicurative r.c. auto di durata temporanea ed ha dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite il sito www.assicurazioniquixa.it.
A seguito delle verifiche espletate, l’IVASS ha accertato che l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso tale sito è irregolare e, conseguentemente, ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti.
L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto) o, in alternativa, dell’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate ed ai Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione e del Registro Unico degli Intermediari e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.
L’IVASS mette in guardia i consumatori suggerendo di verificare nel sito dell’Istituto che:
- ove il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al RUI
- in caso di richiesta di pagamento a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o conti bancari/postali (anche on-line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto.
In ogni caso, l’IVASS richiama l’attenzione sulla circostanza che i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che esercitano l’attività tramite internet devono sempre indicare i dati identificativi dell’intermediario; l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; il numero e la data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono tali informazioni non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.
Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.