Elettricità: dal primo marzo prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per fatture ritardate e di conguaglio. Lo ha comunicato nei giorni scorsi Arera, l’Autorità per l’energia, che attua in questo modo le previsioni della legge di Bilancio 2018. A partire dal primo marzo, dunque, il cliente, per le bollette della luce, potrà eccepire la prescrizione breve, due anni dai cinque precedenti e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore dovrà informare il cliente del nuovo diritto almeno dieci giorni prima della scadenza dei termini di pagamento.

“Nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati – informa in una nota Arera – Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione”. La previsione è contenuta nella deliberazione 97/2018/R/com che attua le norme introdotte con la legge di bilancio 2018. L’obiettivo è ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.

Famiglie e piccole imprese – spiega l’Autorità per l’energia – in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale. La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.

Soddisfazione arriva dall’Unione Nazionale Consumatori. Commenta il presidente Massimiliano Dona: “Ottima notizia, un bel passo avanti rispetto al fenomeno intollerabile dei maxi conguagli. Vigileremo, comunque, per verificare che il venditore informi correttamente il cliente della possibilità di far valere la prescrizione. Altrimenti, come accade ora, il consumatore finirà per pagare ugualmente”.

 

Notizia pubblicata il 26/02/2018 ore 10.48


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1 thought on “TopNews. Elettricità: dal 1° marzo prescrizione ridotta a 2 anni per maxi-bollette

  1. Nulla vien detto circa la fatturazione effettiva del consumo a seguito di comunicazione dei dati del contatore da parte dell’utente per esempio il venditore potra’ emettere fatture in conto malgrado la comunicazione del consumo da parte dell’utente? Inoltre l’utente deve essere autorizzato a registrare la telefonata con cui comunica i dati e se risponde una voce preregistrata deve ugualmente essere autorizzato a registrare la telefonata da opporre in caso di emissione ingiustificata di FATTURE A CONGUAGLIO. Questi sono i deterrenti nei confronti di fornitori non corretti.

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