L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare con la quel chiarisce alcuni dubbi inerenti la cedolare secca. Introdotta dal Dlgs n.23 del 2011, la cedolare secca è un’imposta ad aliquota fissa sui redditi da locazione di immobili che sostituisce il regime di tassazione ordinaria e gli altri tributi, ovvero: l’Irpef ad aliquote progressive e le relative addizionali,  l’imposta di registro,  l’imposta di bollo (queste ultime due imposte applicabili sia sulla stipula che sulla risoluzione anticipata o sulla proroga del contratto).I suoi vantaggi, rispetto alla tassazione ordinaria riguardano innanzitutto le aliquote che sono inferiori a quella ordinaria più bassa (21 o 19% in confronto al 23%). Non è da trascurare, inoltre, il fatto che incorpora anche altre imposte (addizionali Irpef, imposta di registro e di bollo).
Quanto alle novità , la circolare che il locatore può revocare l’opzione in qualsiasi annualità successiva  a quella in cui è stata esercitata. Nelle more dell’emanazione di una disciplina specifica, basta presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate una revoca scritta su carta libera e firmata, riportando tutti i dati identificativi del contratto e delle parti. Il contribuente può anche utilizzare il modello 69 come schema di richiesta della revoca.
In relazione al regime transitorio che interessa il 2011, la circolare chiarisce che la comunicazione al conduttore  può ritenersi tempestiva  se effettuata entro l’1 ottobre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione). Inoltre, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 è valida fino alla fine del contratto, oppure fino a revoca e, pertanto, non deve essere inviata nuovamente negli anni successivi.
Il documento di prassi spiega anche che sono liberi dall’obbligo di comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a 30 giorni.
Nel caso in cui il contribuente non abbia versato l’acconto per l’anno 2011, può comunque accedere al regime della cedolare secca regolarizzando la sua posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Se il contribuente ha tenuto in considerazione il reddito da locazione nei calcoli dell’acconto Irpef, può comunque optare per la cedolare secca presentando una richiesta di correzione del relativo codice tributo.
Infine, il comproprietario, il cui nominativo non compare nel contratto di locazione dell’immobile sottoscritto dall’altro comproprietario, può comunque optare, in sostituzione dell’Irpef, per la cedolare secca. La stipula del contratto di locazione da parte d’uno solo dei due comproprietari ha effetto, infatti, anche nei confronti della parte che non compare negli atti. Conseguentemente, quest’ultima è tenuta a dichiarare, ai fini fiscali, il reddito fondiario per la quota a lui imputabile aprendo così la strada all’opzione della cedolare secca.


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