L’Istituto di credito non ha tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitrice. E’ questa la motivazione con cui il Tribunale di Parma con sentenza n. 225/12 ha condannato un Istituto di credito al risarcimento dei danni (€ 24.743,18) derivanti dall’acquisto di titoli Cirio e quantificati nella somma investita, detratte le cedole incassate, oltre interessi e spese di lite.“Ancora una sentenza importante – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l’investitrice – perché il Tribunale di Parma, come già era stato fatto dalla Corte d’appello di Bologna in un caso analogo, ha affermato che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente”.
Per il Tribunale l’inadeguatezza deriva dal fatto che la risparmiatrice, in sede di assunzione del profilo di rischio, aveva dichiarato una bassa propensione ad esso e, dunque, secondo l’ex art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 l’Istituto doveva richiedere in forma scritta la manifestazione di voler comunque procedere all’investimento. Di qui per il Tribunale la violazione di tale disposizione e l’obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato alla risparmiatrice, purtroppo deceduta nel corso del giudizio.
“È soprattutto importante – aggiunge l’avv. Giovanni Franchi – che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall’investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se un risparmiatore non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l’acquisto di titoli pericolosi, come già al tempo erano i bond Cirio. Se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell’investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell’investitore”.


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