E’ una clamorosa sentenza quella ottenuta da Federconsumatori sui Bond Cirio: la Cassazione ha confermato le sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Firenze a favore di alcuni investitori che avevano acquistato prezzo la Cassa di Risparmio di Firenze (Gruppo Intesa) alcuni Bond Cirio per un importo di 31.000 euro. “All’atto della stipula dei predetti titoli la banca – spiega l’avvocato Massimo Cerniglia, consulente di Federconsumatori – credendosi così esonerata dal dare informazioni specifiche sui titoli ai sensi dell’art 28 del Regolamento Consob, aveva fatto sottoscrivere l’ordine di acquisto con la seguente dicitura “si dà atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione”.
La banca ha sempre sostenuto, anche nel giudizio in Cassazione, che tale dicitura aveva efficacia confessoria, costituendo così prova legale della consapevolezza degli investitori sui rischi insiti nei titoli negoziati. La Cassazione ha, invece, enunciato i seguenti principi:

  • l’art 21 del tuf e 28 del Regolamento Consob stabiliscono che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione dei portafogli individuali se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, i rischi e la implicazione della specifica operazione o servizio la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento. Tale obbligo informativo è posto in esecuzione del generale principio di buona fede, al fine di limitare l’asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d’investimento finanziario. Tale obbligo non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza , non riferibile al contenuto dell’operazione.
  • la dichiarazione fatta sottoscrivere agli investitori non può essere qualificata come confessione stragiudiziale , essendo necessaria a tal fine la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio.
  • l’adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello dell’intermediazione finanziaria, non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare , essendo necessaria l’allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta.

Secondo il Presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti “finalmente la pronuncia della Suprema Corte fa giustizia di una condotta sbagliata da parte delle banche, che con il loro comportamento non consentono al risparmiatore di raggiungere la sostanziale e necessaria consapevolezza nella scelta dei loro investimenti”.
 
 


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