Continua il dibattito lanciato da HelpConsumatori sull’anatocismo, e in particolare sull’emendamento Boccadutri che, con l’approvazione della legge di riforma delle banche di credito cooperativo, è diventato legge. Ad intervenire è Paolo Fiorio del Movimento Consumatori secondo cui la nuova norma “è un passo indietro rispetto alla disciplina vigente dal 2014 ed un nuovo regalo alle banche”.
“L’emendamento è stato presentato dai suoi redattori e dalle agenzie di stampa in maniera scorretta, falsandone la portata e gli effetti – scrive Fiorio – E’ a tal proposito emblematico un articolo a firma dell’autore dell’emendamento, on. Boccadutri, apparso su “l’Unità” lo scorso 21 marzo le cui posizioni sono state riprese nell’intervista apparsa lo scorso 6 aprile su Helpconsumatori. Se ne riportano virgolettati alcuni passaggi in quanto ben rappresentano a nostro avviso il palese travisamento della disciplina attuale e degli effetti dell’emendamento.
L’on. Boccadutri scrive: “L’approvazione dell’emendamento Pd è un passo avanti rispetto alla situazione attuale che ha comportato il costante ricorso al contenzioso”. “Un emendamento che contiene solo vantaggi per i consumatori e specularmente solo svantaggi per le banche”. “La maggior parte delle associazioni dei consumatori ha valutato positivamente la nuova norma, soffermandosi sui complessivi vantaggi che avrà per i cittadini”.
A sostegno di tale posizione rileva che “i tribunali si sono divisi su due letture dell’attuale secondo comma dell’art. 120 del TUB, per alcune immediatamente produttivo di effetti dal 1 gennaio 2014 (vedi Trib. Milano, 5.8.2015 Trib. Biella, 7.7.15 Trib. Cuneo, 29.6.15) per altre no perché sarebbe necessaria la famosa delibera Cicr, quella mai arrivata (vedi Trib. Torino, 12.6.15 Trib. Parma, 30.7.15 Trib. Cosenza, 27.5.15)”.
Tali affermazioni non sono corrette in quanto la nuova norma ha l’effetto di ristabilire l’anatocismo, vietato dal 1° gennaio 2014, modificandone semplicemente la periodicità della capitalizzazione degli interessi, da trimestrale, ad annuale.
Ben 14 associazioni di consumatori, nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Finanza in Senato lo scorso 22 marzo hanno chiesto l’immediata eliminazione o la radicale modifica dell’emendamento. E’ quindi palesemente falso che “la maggior parte delle associazioni dei consumatori ha valutato positivamente la nuova norma”.
Non risponde al vero che i Tribunali oggi siano divisi nell’interpretazione dell’articolo 120 t.u.b. che regola l’anatocismo nei rapporti bancari dal 1° gennaio 2014. A seguito delle azioni inibitorie cautelari promosse dal Movimento Consumatori i Tribunali di Milano, Cuneo, Biella e Roma hanno inibito ogni pratica anatocistica alle principali banche italiane: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fineco, BPM, Deutsche Bank, ING, IW Bank e BRE (gruppo UBI), Banca Sella, BNL. In tutti questi provvedimenti (Trib. Milano 25 marzo 2015; Trib. Milano 3 aprile 2015,; Trib. Milano, 1° luglio 2015; Trib. Milano, 13 luglio 2015; Trib. Milano, 29 luglio 2015, Trib. Milano, Ord. 8 agosto 2015; Trib. Milano Ord. 1 ottobre 2015  Trib. Biella, 7 luglio 2015 Trib. Biella, 7 ottobre 2015; Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Cuneo, 10 agosto 2015; Trib. Roma 20 ottobre 2015, Trib. Roma, 18 febbraio 2016, tutti reperibili sul sito www.movimentoconsumatori.it) i Tribunali hanno riconosciuto che dal 1° gennaio 2014 vige nel nostro ordinamento un divieto assoluto di anatocismo sia per la capitalizzazione trimestrale, sia per quella annuale.
Ad analoghe conclusioni è giunto con la decisione 8.10.2015 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, pronunciatosi per uniformare gli indirizzi dei collegi territoriali, data l’importanza della materia.
Anche la Banca d’Italia e il Governo nella bozza della deliberazione attuativa del CICR (prevista dall’art. 120 t.u.b.) hanno riconosciuto che l’art. 120 t.u.b. in vigore dal 1° gennaio 2014 comporta il divieto di ogni forma di anatocismo trimestrale o annuale (cfr. art. 3 della bozza di deliberazione CICR: “Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi”; la relazione di accompagnamento predisposta dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia precisa inoltre che: “La norma – di portata generale in quanto applicabile a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti – pone la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici.).
Le decisioni richiamate a sostegno dell’incertezza interpretativa del divieto di anatocismo dall’on. Boccadutri (Trib. Torino, 12.6.15 Trib. Parma, 30.7.15) non affermano quanto si vorrebbe far credere. Entrambe tali decisioni, che rappresentano un’opinione del tutto minoritaria, hanno infatti respinto la domanda di inibitoria del Movimento Consumatori per altra e distinta ragione, ovvero l’assenza dei giusti motivi d’urgenza invocati per l’ottenimento del provvedimento inibitorio cautelare. La sezione specializzata in materia bancaria del Tribunale di Torino in alcune recenti pronunce (Trib. Torino 26 gennaio 2016) rese in giudizi individuali ha invece affermato che il divieto di anatocismo è in vigore dal 1° gennaio 2014.
L’incertezza applicativa alla quale fanno riferimento i difensori della reintroduzione dell’anatocismo (su base annuale) è data invece da alcune gravi distorsioni alle quali si ritiene necessaria ben altra risposta:

  • l’intero sistema bancario, con l’eccezione delle sole banche colpite dai provvedimenti inibitori, dal 1° gennaio 2014 continua ad addebitare illegittimamente interessi anatocistici, noncurante del divieto e delle numerose e concordanti pronunce dei Tribunal e, dell’ABF; una stima prudenziale dell’effetto di tale comportamento illegale fa ritenere che ogni anni l’intero sistema bancario addebiti 2 miliardi di interessi anatocistici: 4.5 miliardi dal 1° gennaio 2014 ad oggi;
  • il CICR deve adottare la disciplina attuativa dell’art. 120 da ben 27 mesi; a fine agosto 2015 ha pubblicato una bozza di delibera la quale, nonostante il procedimento di consultazione si sia chiuso da ben 5 mesi non è stata approvata; perché questo ritardo? si tratta di un comportamento ingiustificabile, di una vera e propria omissione di un dovere istituzionale molto grave in quanto tocca ogni cittadino o impresa titolare di un rapporto creditizio con una banca;
  • le Autorità competenti, ed in particolare la Banca d’Italia ad oggi non hanno assunto alcuna iniziativa per portare le banche a restituire gli interessi illegittimamente addebitati dalle banche.

In questo contesto, anziché sollecitare l’approvazione della delibera attuativa, che nella sua bozza confermava il divieto di anatocismo, si è modificata la norma recependo i desiderata del sistema bancario, con due evidenti forzature: l’inserimento dell’emendamento nella conversione in legge di un decreto di contenuto del tutto diverso (la riforma delle BCC) e la sua approvazione con la fiducia.
Riteniamo necessaria una più approfondita riflessione per porre rimedio al nuovo provvedimento salva banche ed apportare due fondamentali modifiche al testo attuale:

  • evitare che gli interessi scaduti possano produrre interessi di mora prima della chiusura del conto corrente;
  • prevedere che l’autorizzazione del cliente alla capitalizzazione degli interessi debba essere successiva alla maturazione degli interessi.

E’ infatti principio assodato in giurisprudenza che la quota interessi scaduti non possa produrre nuovi interessi nemmeno di mora (v. Cass., 3 marzo 2015, n. 4230). Consentire che nel corso di un rapporto continuativo quale il conto corrente o l’apertura di credito possano essere applicati interessi di mora sugli interessi non pagati consentirebbe alle banche l’applicazione di interessi generalmente superiori a quelli corrispettivi, quindi con effetti potenzialmente peggiorativi per il cliente.
La reintroduzione dell’anatocismo si realizza mediante l’autorizzazione all’inserimento nei contratti di conto corrente dell’autorizzazione preventiva all’addebito sul conto degli interessi che diventano capitale e sono quindi produttivi di nuovi interessi. Si realizza così un automatismo poco percepibile dal cliente che ha l’effetto di determinare un’espansione del debito da interessi. Del tutto inutile è la facoltà di revocare dell’autorizzazione all’addebito sul conto degli interessi maturati in quanto comporterebbe l’applicazione dei più gravosi interessi di mora sulla quota di interessi non pagati.
E’ necessario prevedere che l’autorizzazione all’addebito in conto degli interessi possa essere pattuita solo successivamente alla loro maturazione. Si potrebbero così incentivare comportamenti maggiormente responsabili da parte della banca e del cliente sia sotto il profilo del contenimento del sovra-indebitamento, conseguente al pagamento degli interessi alla scadenza pattuita, sia di una più calibrata e ricorrente valutazione del merito di credito del cliente.


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