ADR, Camera approva ddl di delegazione europea 2013 bis
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2013-bis, che ora passa all’esame della Commissione Politiche UE del Senato, per poi essere approvato definitivamente dall’Assemblea del Senato (nel caso in cui non venga modificato). Il ddl riguarda la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre”.
In particolare, l’articolo 10 – che non ha subito interventi emendativi – contiene Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che dovrà essere recepita in Italia entro il 9 luglio del 2015. Nell’articolo si prevede che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva europea il Governo è tenuto a seguire, fra gli altri principi, anche quello di “esercitare l’opzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell’applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” e di “prevedere espressamente, ai fini dell’opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente”.
Il comma 2 prevede che, dall’attuazione dell’articolo stesso, “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.