Il Tribunale di Parma ha respinto la domanda di nullità per indeterminatezza dell’oggetto di un contratto “4 You” stipulato da una risparmiatrice con un Istituto di Credito nel giugno 2001, come pure la domanda di restituzione delle somme fino ad oggi versate, oltre 30 mila euro. Ne da notizia Confconsumatori che sottolinea come la sentenza in oggetto abbia anche accolto la domanda diretta di ottenere la nullità della clausola contrattuale, tipica del contratti “4 You”, che imponeva alla cliente di versare alla banca una penale e gli interessi in caso si estinzione anticipata del rapporto. La nullità di tale clausola, per il Tribunale, discende dal disposto dell’art. 1469 bis comma 3 n. 5, non essendo previsto, come invece prescritto da tale disposizione perché si possa escludere la vessatorietà della pattuizione, il diritto del cliente di esigere il doppio dell’importo corrisposto nell’ipotesi di recesso da parte della banca.
“Una sentenza importantissima – dichiara  Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha difeso in giudizio l’investitrice – difatti, se è vero che con la stessa non è stato confermata la tesi giurisprudenziale della nullità dei contratti 4 you e My WaY – tesi peraltro ormai superata da alcune Corti d’appello -, è stato però chiarito che tutti coloro che hanno sottoscritto quei contratti possono recedere e reclamare la restituzione dei titoli acquistati, senza dover corrispondere alcuna penalità”.
“Da oggi – sempre per l’avv. Franchi – tutti coloro che hanno investito in tal modo, anche quelli che hanno perduto la causa civile intrapresa contro la banca,  devono sapere che possono recedere senza pagare penalità di sorta ed ottenere la restituzione di quanto versato”.
 


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