Il conto alla rovescia per le vacanze estive è ormai alle porte. Quest’anno però, chi ha scelto di lasciarsi organizzare le ferie da un’agenzia di viaggi o da un tour operator deve tenere presenti alcune novità, specie nel caso in cui la vacanza non fili liscia come sperato. In caso di insolvenza o fallimento da parte dell’organizzatore del viaggio infatti bisogna far una distinzione in base al periodo in cui si è fatto l’acquisto. La data spartiacque è quella del 1°luglio che coincide con la chiusura del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore del pacchetto turistico.
Per coloro che hanno acquistato il viaggio prima di questa data, nessun problema: in caso di disservizi vale ancora la copertura da parte del Fondo. Se però ci si è mossi tardi e il pacchetto è stato preso dopo il primo luglio, in caso di criticità dovute al tour operator, il rimborso sarà erogato dalla polizza dell’agenzia di viaggio.
Infatti, in attesa del recepimento della Direttiva europea 2015/2302 prevista per il 1° gennaio 2018, sono appena entrate in vigore due importanti norme per i consumatori: l’abrogazione del Fondo e l’obbligo per i tour operator di sottoscrivere una polizza assicurativa che intervenga in caso di insolvenza o fallimento.
Che cosa deve prevedere la polizza assicurativa? Essa deve garantire il rimborso al consumatore in caso di insolvenza/fallimento dell’agenzia del prezzo del pacchetto turistico e l’eventuale rimpatrio del turista. Di conseguenza, i turisti-consumatori potranno richiedere il rimborso al tour operator. Tuttavia, l’obbligo di accensione delle polizze potrebbe comportare un maggior esborso per le agenzie di viaggio che potrebbero rivalersi sui consumatori.


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