
Pacchetti turistici e Covid, Corte Ue: la garanzia contro l’insolvenza si applica anche per annullamento per cause straordinarie (Foto di DEZALB da Pixabay)
Pacchetti turistici e Covid, Corte Ue: garanzia contro insolvenza si applica anche per annullamento per cause straordinarie
Nuova pronuncia della Corte Ue sui pacchetti turistici: “La garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui il viaggiatore abbia annullato il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie”, come è stata la pandemia da Covid-19
Nuova pronuncia della Corte di giustizia della Ue sul caso dei viaggi nel periodo della pandemia da Covid e sulle richieste di rimborso per viaggi non fruiti a causa di circostanze straordinarie e stati di insolvenza.
“La garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui il viaggiatore abbia annullato il viaggio, prima dell’insolvenza, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie”: è quanto afferma oggi la Corte.
Pacchetti turistici e viaggi annullati
Il caso fa riferimento ai viaggi mancati durante la pandemia da Covid-19.
Nel 2020, spiega una nota della Corte, alcuni viaggiatori in Austria e in Belgio hanno annullato i loro pacchetti turistici con destinazione, rispettivamente, Gran Canaria e Repubblica dominicana, a causa della pandemia di Covid. A seguito del fallimento dei loro organizzatori di viaggi, essi hanno chiesto agli assicuratori di questi ultimi il rimborso dei pagamenti effettuati.
Gli assicuratori però hanno rifiutato i rimborsi affermando che questi avrebbero coperto solo il rischio di mancata esecuzione del viaggio a causa dell’insolvenza dell’organizzatore. Nel caso in questione, invece, i viaggi non sarebbero stati effettuati perché i viaggiatori li avevano annullati, mentre l’insolvenza dell’organizzatore si è verificata solo successivamente. Il caso è arrivato alla Corte di giustizia, interpellata sull’interpretazione della direttiva sui pacchetti turistici. Questa prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli organizzatori forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori, nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore.
La pronuncia della Corte Ue
La Corte ha stabilito che “la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui un viaggiatore annulli il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e in cui, dopo la risoluzione, l’organizzatore divenga insolvente” .
Questo presuppone inoltre che il viaggiatore non abbia beneficiato, prima del verificarsi dell’insolvenza, di un rimborso integrale dei pagamenti effettuati al quale ha diritto.
Per quanto riguarda la garanzia, spiega la Corte, “ non vi è alcun motivo per trattare in modo diverso i viaggiatori il cui pacchetto turistico non può essere eseguito a causa dell’insolvenza dell’organizzatore rispetto ai viaggiatori che hanno annullato il loro pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. In particolare, la direttiva stabilisce che il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati in caso di annullamento dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Tale diritto sarebbe privato del suo effetto utile se, qualora l’insolvenza dell’organizzatore si verifichi dopo tale annullamento, la garanzia contro tale insolvenza non coprisse i corrispondenti crediti da rimborso”.
