Mercati digitali, Tribunale Ue respinge il ricorso di Bytedance (TikTok) (Foto di antonbe da Pixabay)

TikTok è un gatekeeper ai sensi del Regolamento sui mercati digitali della Ue. Il Tribunale Ue ha infatti respinto il ricorso della Bytedance (TikTok) avverso la decisione della Commissione che la designa come gatekeeper.

Essere individuato come gatekeeper, sulla base dei servizi della piattaforma (vi rientrano motori di ricerca, servizi di social networking, sistemi operativi, piattaforme di condivisione video…) comporta la necessità di sottostare a una serie di obblighi e divieti previsti dal regolamento sui mercati digitali.

Il regolamento sui mercati digitali designa alcune grandi piattaforme online come «gatekeeper» qualora:

  • abbiano totalizzato nei tre anni precedenti un fatturato annuo minimo di 7,5 miliardi di euro nell’Unione europea (Unione), oppure abbiano un valore di mercato di almeno 75 miliardi di euro;
  • abbiano almeno 45 milioni di utenti finali mensili e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell’Unione;
  • controllino uno o più servizi di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione;
  • abbiano una forte posizione economica e un impatto significativo sul mercato interno;
  • forniscano un servizio di piattaforma di base che costituisce un importante punto di accesso per gli utenti commerciali al fine di raggiungere i clienti;
  • avere una posizione consolidata e duratura sul mercato, oggi o nel prossimo futuro.

Il caso Bytedance (TikTok) e i mercati digitali nella Ue

Oggi dunque, con una sentenza pronunciata otto mesi dopo la proposta del ricorso, il Tribunale ha respinto appunto il ricorso di Bytedance Ltd nei confronti della Commissione europea.

Bytedance è la società che fornisce la piattaforma di social network online TikTok. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione ha designato la Bytedance come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA) . Nel novembre 2023 la Bytedance aveva proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha ricordato prima di tutto genesi e contenuto del DMA, che ha norme volte a garantire la contendibilità e l’equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare.

Per il Tribunale, la Commissione “poteva giustamente ritenere che la Bytedance fosse un gatekeeper” perché “era pacifico” che raggiungesse le soglie quantitative previste nel DMA, per quanto riguarda in particolare il suo valore di mercato globale, il numero di utenti di TikTok nell’Unione e il numero di anni in cui quest’ultima soglia relativa al numero di utenti era stata raggiunta, il che consentiva di presumere che essa fosse un gatekeeper.

Per il Tribunale, gli argomenti di Bytedance di fatto non hanno messo manifestamente in discussione la presunzione di avere un impatto significativo sul mercato interno.

In primo luogo, spiega una nota stampa, “il Tribunale ha respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il suo modesto fatturato nell’Unione. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l’elevato valore di mercato della Bytedance a livello mondiale, associato all’ampio numero di utenti di TikTok nell’Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi”.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto gli argomenti che si appellavano all’assenza di un ecosistema, di effetti di rete e di lock-in e alle dimensioni ridotte rispetto a social quali Instagram e Facebook.

Per il Tribunale, “nonostante le circostanze invocate dalla Bytedance, a partire dal suo lancio nell’Unione nel 2018, TikTok era riuscita a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di Facebook e di Instagram, nonché un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, soprattutto tra i giovani utenti, che passavano più tempo su TikTok che su altri social network”.

Terzo punto, il Tribunale ha respinto gli argomenti volti a dimostrare che la società non avesse una “posizione consolidata e duratura”.

“A tale riguardo – prosegue la nota – la Bytedance aveva sostenuto di essere un nuovo concorrente sul mercato e che la sua posizione era stata contestata con successo da concorrenti quali Meta e Alphabet, che avevano lanciato nuovi servizi come Reels e Shorts, i quali, imitando le caratteristiche principali di TikTok, avevano sperimentato una rapida crescita. Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che se è vero che, in effetti, nel 2018, TikTok era un nuovo concorrente sul mercato interno che mirava a contestare la posizione degli operatori aventi una forte presenza sul mercato come Meta e Alphabet, la sua posizione si era rapidamente consolidata, se non addirittura rafforzata negli anni successivi, e ciò nonostante il lancio di servizi concorrenti come Reels e Shorts, al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell’Unione, di Facebook e di Instagram”.

Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti della Bytedance relativi all’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della parità di trattamento.


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