Vendite allo scoperto, CGUE: sì a intervento d’urgenza dell’Autorità
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può intervenire d’urgenza sui mercati finanziari degli Stati membri per regolamentare o vietare la vendita allo scoperto. Il suo potere è compatibile con il diritto comunitario ed è disciplinato da criteri e condizioni che delimitano il campo di azione dell’Autorità. E’ quanto si legge nella sentenza pubblicata oggi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che respinge il ricorso del Regno Unito contro l’articolo 28 del regolamento che armonizza le vendite allo scoperto.
Questo regolamento è stato adottato nel 2012 dall’Unione europea per armonizzare la vendita allo scoperto nel contesto della crisi finanziaria: mira in particolare ad impedire, in caso di perturbazione dei mercati finanziari, crolli incontrollati dei prezzi degli strumenti finanziari conseguenti alla vendita allo scoperto. L’articolo 28 del regolamento attribuisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alcuni poteri di intervento.
A maggio 2012, il Regno Unito ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per annullare l’articolo 28 del regolamento, sostenendo che all’AESFEM è stato attribuito un ampio potere discrezionale avente carattere politico, in violazione dei principi del diritto dell’Unione relativi alla delega dei poteri.
Nell’odierna sentenza la Corte dichiara che l’articolo 28 del regolamento non conferisce all’AESFEM alcuna competenza autonoma che vada al di là delle competenze devolute a tale autorità al momento della sua creazione. Inoltre, ogni misura dell’AESFEM è subordinata alla condizione che nessuna autorità nazionale competente abbia adottato misure per rispondere ad alcune minacce oppure che una o più tra tali autorità abbiano adottato misure non adeguate. L’AESFEM deve verificare fino a che punto tali misure consentano di far fronte in modo significativo alla minaccia al funzionamento dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di migliorare in modo significativo la capacità delle autorità nazionali competenti di monitorare tale minaccia. L’AESFEM deve altresì vigilare affinché le sue misure non creino un rischio di arbitraggio normativo e non producano effetti negativi sull’efficienza dei mercati finanziari, in particolare riducendo la liquidità su essi o creando per i partecipanti al mercato un’incertezza sproporzionata rispetto ai benefici attesi.