I consumatori o i piccoli imprenditori che hanno accumulato debiti per tasse o imposte, o debiti nei confronti delle finanziarie o dei fornitori, oppure hanno contratto mutui o finanziamenti che non riescono a rispettare, possono fare valere le nuove norme sul sovraindebitamento (L. 27/01/2012, N. 3) che offrono la possibilità di usufruire di un accordo con i creditori che miri alla composizione della crisi. E’ quanto ricorda Confconsumatori, sottolineando che a fronte della diffusione del fenomeno, sono in pochi a conoscere la possibilità di composizione della crisi prevista dalla legge.
Le nuove norme sul sovraindebitamento, ricorda l’associazione, si rivolgono al consumatore in crisi finanziaria, ma anche al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, o altre). Per poter usufruire degli accordi previsti dalle nuove norme la crisi deve essere tale da impedire al soggetto di poter far fronte ai pagamenti ed ai debiti di qualunque origine: verso le banche, verso dei fornitori, verso delle finanziarie, verso l’Erario per imposte, verso l’INPS o altri enti previdenziali per contributi, e verso Equitalia.
Come si procede? Il rimedio offerto al debitore è un accordo con i creditori, da siglare anche tramite la proposizione di un piano, una procedura di superamento e composizione della crisi, con l’assistenza di un terzo (un professionista) soggetto al controllo del Tribunale. La proposta, oggetto dell’accordo, può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo: ad esempio, con una rateizzazione, un pagamento parziale, con l’accordo dei creditori. L’accordo, naturalmente, non può essere esteso ai creditori che non lo abbiano sottoscritto.


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