I conti deposito si diffondono sempre più: liberi o vincolati questi prodotti risultano essere particolarmente interessanti per i clienti bancari che senza rischi scelgono di ottenere un piccolo rendimento dai propri risparmi. Le banche hanno predisposto numerose opportunità per gestire il proprio denaro in tutta sicurezza per mezzo di conti liberi o vincolati, per comprendere quale sia il più vantaggioso per le nostre personali esigenze possiamo mettere i conti deposito più convenienti a confronto così da trovare agevolmente la soluzione ottimale.
 
I conti deposito aperti presso una delle Banche di Credito Cooperativo, o presso le Casse Rurali, sono soggetti ad un elevato livello di sicurezza. Nel caso di fallimento da parte dell’isituto di credito infatti, i depositi sono garantiti e protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD).
Il Credito Cooperativo o le Casse Rurali sono istituti di credito che rivolgono la loro offerta commerciale principalmente al territorio in cui sono insediate e svolgono un’attività finalizzata allo sviluppo delle attività economiche locali. Entrambi gli istituti, come tutte le banche operanti sul territorio nazionale, sono obbligati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad aderire al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Il FGD rimborsa fino a 100 mila euro per ogni depositante in caso di default della banca. A distinguere però la rete del Credito Cooperativo dagli altri istituti di credito, interviene il fatto che questa, già nel 1978,  aveva provveduto all’istituzione di un fondo di sicurezza, chiamato Fondo Centrale di Garanzia (poi trasformato nell’attuale FGD). L’esistenza e il buon funzionamento di questo strumento hanno esonerato le Banche di Credito Cooperativo dall’adesione obbligatoria al FITD, datata 1997.
Il Fondo di Garanzia dei Depositanti è riconosciuto dalla Banca d’Italia e interviene con forme di sostegno integrative non solo nei casi di insolvenza, ma anche in situazioni di più generica difficoltà delle banche del Credito Cooperativo. In questi casi non è necessario che vengano attivate le procedure di amministrazione straordinaria né quelle di liquidazione coatta amministrativa, ma è sufficiente che l’istituto in crisi “lanci un sos”.
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