Compravendita delle obbligazioni Lehman Brothers: la Corte d’Appello di Brescia ha condannato una banca che  le aveva vendute a una cliente, nonostante il rating allora positivo che Lehman ancora aveva. Con una sentenza, pubblicata il primo dicembre 2017, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del marzo 2013 e ha condannato un noto istituto bancario a risarcire 80.000 euro ad una propria cliente per averle venduto, in due occasioni nel 2008, sempre senza le preventive ed appropriate informazioni previste per legge, obbligazioni Lehman Brothers, ossia le obbligazioni emesse dalla banca d’affari statunitense andata in default il 15 settembre 2008 nonostante avesse goduto sino a tale data di un più che positivo giudizio di rating (“A”), vale a dire il giudizio sul grado di solidità dell’emittente le obbligazioni.

La cliente è stata assistita dall’avvocato Martino Bianchi del foro di Milano, che spiega così le ragioni della decisione della Corte: “Da un lato la banca, in occasione di ciascun acquisto, ha comunicato alla cliente solamente il giudizio positivo di rating, omettendo di comunicare sia che tale giudizio era inattendibile, in quanto obsoleto (formulato parecchi mesi prima ogni acquisto), sia che tale giudizio era “non esaustivo”, in quanto concorrete con altri fattori di rischio a qualificare la classe di rischio complessiva delle obbligazioni Lehman. Dall’altro lato, tali altri fattori di rischio – dettagliatamente elencati nella sentenza di primo grado e tutti negativi, tali cioè da evidenziare una alta percentuale di probabilità di default della Lehman – sono stati tutti occultati dalla banca alla cliente in occasione di ogni acquisto, benché la banca li conoscesse o fosse obbligata a conoscerli secondo criteri di diligenza professionale”. 

È ormai noto – prosegue Bianchi – che le banche ben sapevano che, a seguito della crisi del gruppo Lehman iniziata nell’estate del 2007, le relative obbligazioni appartenevano, di fatto, ad una classe di rischio “alta”. Non solo le banche hanno taciuto tale circostanza ai propri clienti, come nel caso della mia assistita, fornendo dunque informazioni “inappropriate, scorrette e fuorvianti” sulle obbligazioni Lehman, ma spesso hanno “raccomandato” le obbligazioni Lehman ai propri clienti benché queste non fossero loro raccomandabili in quanto “non adeguate” al profilo di rischio “basso” o “medio”. Oppure hanno omesso di comunicare agli acquirenti delle obbligazioni Lehman, “di propria iniziativa e senza raccomandazione”, che queste erano “non appropriate” perché i clienti non avevano conoscenza e/o esperienza delle obbligazioni emesse da “banche d’affari”, ben diverse dalle obbligazioni emesse dalle “banche creditizie”».

Il diritto al risarcimento del danno, prosegue l’avvocato, si prescrive in dieci anni e “tale termine inizia a decorrere non dal giorno dell’acquisto delle obbligazioni Lehman, ma dal giorno del default di Lehman, ossia dal giorno in cui il danno patrimoniale è stato percepibile per il cliente. È comunque sempre opportuno interrompere quanto prima la prescrizione, che inizia così nuovamente a decorrere per altri dieci anni, tramite raccomandata”.


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