Ipoteche esattoriali, Corte Cassazione: limite 8000 euro è retroattivo
Con una sentenza della Corte di Cassazione del 12 aprile scorso si conclude definitivamente una querelle che ha tenuto banco per due anni relativa al divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 euro. La sentenza in questione chiarisce, una volta per tutte, che il divieto è retroattivo e si applica anche alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del d.l. 40/2010 che, appunto, ha introdotto la soglia minima di 8000 euro. La questione, come spiega oggi un comunicato dell’Aduc, era sorta perché, nonostante le promesse del direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna, di cancellare a spese della società di riscossione le ipoteche già iscritte e in contrasto con la nuova normativa, molti agenti della riscossione continuavano a rispondere negativamente a chi aveva chiesto l’applicazione della nuova normativa al proprio caso.Questa pronuncia – si legge in una nota dell’Aduc – rende palese l’illegittimità di qualsiasi ipoteca iscritta per debiti inferiori alla soglia minima dell’espropriazione immobiliare, ed obbliga finalmente Equitalia ad operare le cancellazioni richieste dai cittadini. Inoltre – aggiunge l’Associaizone – a nostro avviso non vi sono ragioni per ritenere che il principio ribadito dalla Corte, ossia l’applicazione retroattiva della soglia minima prevista per legge, non debba trovare applicazione anche per quanto riguarda il nuovo limite di 20.000 euro, introdotto dal decreto fiscale Monti (decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012).
Tale decreto, infatti, al pari del d.l. 40/2010, nulla dice in merito all’inapplicabilità per il passato del limite in questione, ma ancora una volta modifica la sola somma menzionata all’art. 77 del d.p.r. 602/1973, la norma che regola le modalità di riscossione delle imposte sul reddito. L’Associazione, quindi, consiglia a quanti abbiano un’ipoteca iscritta su un proprio bene immobile per un debito verso il Fisco inferiore a 20.000 euro, di presentare/reiterare alla società di riscossione istanza di cancellazione a spese di Equitalia.
