
Euribor manipolato, Codici e Aeci: attenzione alla prescrizione (Foto Pixabay)
Euribor manipolato, Codici e Aeci: attenzione alla prescrizione
Mutui e finanziamenti basati sull’Euribor manipolato, Codici e Aeci: per le richieste di rimborso attenzione alla prescrizione
Attenzione alla prescrizione nel caso dell’Euribor manipolato. Se l’ordinanza della Corte di Cassazione ha aperto a conseguenze rilevanti per i cittadini che all’epoca avevano un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor manipolato, le associazioni Codici e Aeci sottolineano che per le richieste di risarcimento non bisogna perdere tempo. “Come spesso accade in questi casi, per far valere i propri diritti i consumatori devono affrontare una corsa contro il tempo oltre che ad ostacoli”.
Il caso dell’Euribor manipolato
Il riferimento è all’ordinanza della Corte di Cassazione sulla cosiddetta manipolazione dell’Euribor, questione su cui Codici ed Aeci si sono attivate per fornire assistenza ai consumatori al fine di richiedere la restituzione degli interessi. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. È un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.
Il tasso di interesse determinato dall’Euribor applicato sui mutui a tasso variabile fra il 2005 e il 2008 è stato manipolato da un cartello di quattro banche estere e una recente ordinanza della Cassazione ha dichiarato nullo il tasso di interesse determinato in base all’Euribor manipolato. Così chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso. Sulla questione si stanno mobilitando diverse associazioni dei consumatori, come Confconsumatori che anch’essa si è soffermata sulla prescrizione. Questa è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato –ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.

Codici e Aeci: attenzione ai tempi
Attenzione ai tempi, spiegano anche Ivano Giacomelli, segretario nazionale Codici, e Ivan Marinelli, presidente di Aeci: «L’ordinanza della Cassazione fa riferimento alla nullità degli interessi pagati tra il 2005 ed il 2008, quindi c’è la possibilità di un ricalcolo per i mutui sottoscritti nel periodo precedente il 2005, così come per leasing, finanziamenti e derivati. E attenzione, riguarda tutti gli istituti, non solo quelli che hanno fatto parte del cartello vietato. Il problema è la prescrizione, l’ultima arma in mano alle banche per evitare di restituire i soldi. Il nostro consiglio, quindi, è quello di muoversi per tempo».
L’obiettivo dell’azione avviata dalle due associazioni è quello di “ottenere l’azzeramento ed il ricalcolo del tasso di interesse sui mutui a tasso variabile e su altre operazioni di finanziamento sottoscritte prima di settembre 2005 – spiega una nota – Per far comprendere la portata dell’ordinanza della Cassazione, un mutuo di 200mila euro potrebbe portare ad un recupero di una somma tra 5mila e 15mila euro”.
Per chiedere informazioni a Codici, si può telefonare al numero 065571996 o scrivere a segreteria.sportello@codici.org.
