
Lotteria degli scontrini
Arriva lo scontrino elettronico. Rivoluzione culturale o solo digitale?
Dal 1° luglio è diventato obbligatorio lo scontrino elettronico. Ecco cosa bisogna sapere
A chi non è capitato di effettuare un acquisto, di qualsiasi tipo, e di non ricevere copia dello scontrino fiscale del bene o del servizio acquistato? Ad eccezione della catena della grande distribuzione organizzata, e del commercio on-line dove la tracciabilità della spesa è prevista, per alcuni rivenditori è quasi una prassi non emettere scontrino, salvo nei casi in cui sia il consumatore a richiederlo espressamente.
Con quali conseguenze? Il fenomeno della evasione fiscale da un lato, e quello della assenza di tutele per i consumatori dall’altro, che in caso di anomalie o disservizi relativi alla merce o al servizio acquistato non sono poi in grado di esercitare i diritti in essi compresi. Per far fronte a queste possibili problematiche dal 1° luglio 2019 è diventato obbligatorio lo scontrino elettronico.
La novità è contenuta nel decreto legge n.119/2018, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136.
Cosa prevede la norma e cosa cambia di fatto per i rivenditori e i consumatori?
La norma introduce delle nuove previsioni che si riferiscono all’inizio solo agli esercizi commerciali con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, per poi estendersi a tutti i commercianti presenti nel nostro Paese a far data dal 1° gennaio 2020. Più in particolare dal 1 luglio tutti i negozi e gli esercizi commerciali con un fatturato superiore ai 400 mila euro annui non possono più rilasciare lo scontrino cartaceo o la ricevuta fiscale, essendo obbligati a inviare i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate, attraverso un collegamento diretto via internet. Da scontrino cartaceo si passa così a scontrino digitale.
L’obbligo dello scontrino telematico dal 1 gennaio 2020 si estenderà a tutti i rivenditori, anche i più piccoli – artigiani compesi- con alcune eccezioni a oggi già in essere, che resteranno tali, come nel caso dei tabaccai e delle edicole che continueranno a essere esenti anche dallo scontrino digitale.
Da lato dei consumatori cosa cambia?
La novità è che i consumatori non avranno più lo scontrino di prima con valenza fiscale, quanto piuttosto una ricevuta senza valore fiscale che si potrà però conservare ai fini della garanzia per il cambio merce e utilizzare per eventuali detrazioni secondo gli usi consentiti dalla legge. Il nuovo scontrino telematico e non fiscale in pratica, attesta allo stesso modo gli acquisti effettuati e ha la stessa efficacia del vecchio scontrino ai fini commerciali.
Dov’è l’innovazione?
I rivenditori non saranno sanzionati per la mancata emissione dello scontrino, ma non potranno esimersi e anzi saranno obbligati a registrare la vendita effettuata una volta ricevuto il pagamento. Insomma quello che non si è riusciti a cambiare culturalmente lo si prevede con una norma che introducendo un nuovo strumento “fiscale” oltre a seguire il filone della digitalizzazione andrà nei fatti necessariamente a cambiare il clima culturale. Dopo i grandi rivenditori, per i quali si è già partiti dallo scorso 1 luglio, si dovrà monitorare i piccoli commercianti per i quali è prevista l’entrata in vigore della innovazione all’ inizio del prossimo anno.
