La disciplina delle cartelle di pagamento va uniformata al procedimento di notifica previsto per gli avvisi di accertamento, qualora il destinatario risulti irreperibile. Quindi: d’ora in poi i cittadini saranno messi al riparo dalla scoperta, casuale, dell’addebito di importi esattoriali depositati presso la Casa Comunale, senza averne mai ricevuto avviso. È quanto informa oggi il Movimento Difesa del Cittadino, sezione Roma Ovest.
La sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 19 novembre 2012, infatti, ha conformato la disciplina delle cartelle di pagamento a quella prevista per gli avvisi di accertamento, nel caso in cui queste siano notificate per “irreperibilità del destinatario”.
“La precedente disciplina, – spiega MDC – prevedeva che, nel caso in cui fosse impossibile notificare un atto dell’amministrazione fiscale per irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, il notificante dovesse: per gli avvisi di accertamento, depositare una copia dell’atto nella Casa Comunale, affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, e darne notizia con raccomandata a.r., mentre, per le cartelle di pagamento, depositare solo la copia dell’atto nella Casa Comunale, senza l’obbligo di darne notizia all’interessato, né con l’affissione alla porta, né con l’invio della raccomandata a.r”.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto ingiustificata la diversità di procedimento tra i due casi, sostenendo, peraltro, che la disciplina prevista per le cartelle di pagamento non garantisse l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, del tentativo di notifica. Pertanto, con tale sentenza, essa ha uniformato i due precetti, prevedendo che, in caso di irreperibilità del destinatario, il notificante debba effettuare, anche per le cartelle di pagamento, lo stesso procedimento di notifica previsto per gli avvisi di accertamento, e dunque, dopo il deposito nella Casa Comunale, provvedere ad avvisare il destinatario mediante affissione dell’avviso ed invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il contribuente non ritira l’atto in Comune, però, la notifica si riterrà perfezionata trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, e quindi i termini per l’impugnazione di tale atto inizieranno a decorrere dal decimo giorno dopo la spedizione della raccomandata, o dal ritiro del piego, se anteriore.


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