Demanio pubblico, Corte di giustizia Ue: Stato può acquisire gratuitamente le opere fisse costruite sulle spiagge (Foto Pixabay)

Demanio pubblico, Corte di giustizia Ue: Stato può acquisire gratuitamente le opere fisse costruite sulle spiagge

Sentenza della Corte di giustizia Ue sul tema spiagge e demanio pubblico: “La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”

Il principio di inalienabilità del demanio pubblico implica che “il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario”. Dunque non c’è violazione delle norme europee quando lo Stato italiano acquisisce a titolo gratuito, senza alcun indennizzo, le opere costruite sulla spiaggia da uno stabilimento balneare al termine della concessione.

È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è espressa con una sentenza in una causa avviata dalla Società italiana imprese balneari.

“La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”, ha stabilito la Corte di giustizia.

Il caso dello stabilimento balneare davanti alla Corte

Il caso riguarda la Società Italiana Imprese Balneari che gestisce, sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, in Toscana, uno stabilimento balneare sul quale ha costruito una serie di opere. Al termine della concessione, al momento del rinnovo, le opere costruite dalla SIIB su tale demanio sono state acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano, come previsto dal codice di navigazione italiano, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati.

La Società ha fatto appello al Consiglio di Stato. Questo a sua volta si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se la norma nazionale che prevede l’acquisizione automatica delle opere non amovibili da parte dello Stato alla scadenza del periodo di prova, e senza indennizzo, sia una restrizione alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE).

La sentenza della Corte: le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario

La norma del codice di navigazione, argomenta oggi la Corte, è opponibile a tutti gli operatori economici che “si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, che è quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico”. Non riguarda inoltre i concessionari autorizzati a gestire un’attività su demanio pubblico marittimo italiano.

Questa disposizione, argomenta la Corte, “ prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo”.

E va bene, è l’estrema sintesi, perché è questa l’essenza della inalienabilità del demanio pubblico.

Spiega infatti la Corte che “l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”.

E non basta, perché per la Corte la Società delle imprese balneari “non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile”.


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