Le funzionalità di un programma per computer e il linguaggio di programmazione non possono essere protetti dal diritto d’autore; il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma. E’ quanto ha precisato l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Yves Bot, nella sue conclusioni nella causa tra la società SAS Institute Inc. e la World Programming Ltd (WPL).
La prima società ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare di dati statistici. Per eseguire i propri programmi di applicazione o crearne di nuovi (in linguaggio SAS), gli utenti dovevano utilizzare su licenza i moduli necessari del sistema SAS. E se uno di loro avesse voluto passare ad un altro fornitore di software sarebbe stato costretto a riscrivere in un altro linguaggio i propri programmi d’applicazione esistenti (un investimento non da poco).
La WPL ha creato un software alternativo, in grado di eseguire programmi d’applicazione scritti in linguaggio SAS e di emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS. La SAS Institute ha quindi citato in giudizio la WPL, per violazione del diritto d’autore. L’Alta Corte di Giustizia inglese si è rivolta alla CGUE per avere chiarimenti sulla direttiva 91/50/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer.
Secondo l’avvocato generale la protezione di un programma per computer si applica al codice sorgente, al codice oggetto e a qualsiasi altro elemento che esprime la creatività del suo autore; le funzionalità del programma non sono suscettibili, in quanto tali, di essere protette dal diritto d’autore, poiché sono dettate da uno scopo preciso e limitato. Potrebbero essere paragonate quindi alle idee e le idee non possono essere monopolizzate, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale. Possono essere, invece, protetti i mezzi per giungere a concretizzare le funzionalità di un programma, cioè la maniera in cui sono organizzati formule e algoritmi. Il linguaggio di programmazione in sé non può essere protetto dal diritto d’autore, poiché è il mezzo che permette di esprimersi e non l’espressione.
Infine, Bot ritiene che un utente, titolare di una licenza per l’uso di un programma per computer può, senza l’autorizzazione dell’autore, riprodurre il codice o tradurne la forma per scrivere un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati, purché siano rispettate due condizioni: l’operazione deve essere assolutamente indispensabile per ottenere le informazioni necessarie all’interoperabilità tra gli elementi dei diversi programmi; non deve avere l’effetto di consentire all’utente di ricopiare il codice del programma per computer nel proprio programma, ma questo spetta al giudice nazionale verificarlo.


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