Volo cancellato per vulcano islandese, Corte UE: assistenza ai passeggeri
Anche l’eruzione del vulcano islandese che, nell’aprile 2010 provocò la chiusura dei cieli europei e dunque la cancellazione di diversi voli, rientra tra le circostante eccezionali che impongono alla compagnia aerea l’obbligo di assistere gratuitamente il passeggero per tutta la durata dell’attesa, con bevande, pasti e, se necessario, una sistemazione in albergo, compreso il trasporto e la possibilità di comunicare con terzi. E’ quanto ha deciso la Corte di Giustizia dell’UE, nella sentenza pubblicata oggi sul caso dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, avvenuta ad aprile 2010.
In tanti si ricorderanno il caos che la nube del vulcano provocò in tutti i cieli europei, tanto che dal 15 al 22 aprile 2010 lo spazio aereo di diversi Stati membri fu chiuso a causa dei rischi corsi dagli aerei.
Furono diversi i disagi vissuti dai passeggeri e una di queste storie è finita dinanzi ai giudici di Lussemburgo. E’ la storia della signora McDonagh, che era tra i passeggeri del volo Faro-Dublino, previsto per il 17 aprile 2010, ma cancellato a seguito dell’eruzione. I voli tra l’Irlanda e l’Europa continentale sono ripresi solo il 22 aprile e la signora in questione ha potuto fare ritorno in Irlanda solo il 24 aprile. Durante questo periodo, la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. La passeggera ha chiesto alla compagnia un rimborso di 1.130 circa, per le spese sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti.
La Corte irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia UE se la chiusura dello spazio aereo dovuta alla famosa eruzione vulcanica rientri tra le “circostanze eccezionali”, oppure vada addirittura al di là, esentando la compagnia dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri. Secondo la Corte UE il diritto comunitario (in particolare il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) non riconosce, al di là delle “circostanze eccezionali”, una categoria di eventi “particolarmente eccezionali”. Anche perché questo priverebbe i passeggeri che si trovino in una situazione di particolare disagio, costretti a rimanere per diversi giorni in un aeroporto, da ogni tutela. Anzi, è proprio in casi eccezionali che i passeggeri hanno maggior bisogno di essere assistiti.
Quindi anche la chiusura di una parte dello spazio europeo, dovuta all’eruzione del vulcano islandese, rientra tra le circostanze eccezionali che non esimono le compagnie dall’obbligo di prestare assistenza. Inoltre, precisa la Corte, il regolamento non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria, all’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, vittime di una cancellazione del volo per circostanze eccezionali.
Le spese che la compagnia ha l’obbligo di sobbarcarsi “non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri”. Anche perché le compagnie sono libere di scaricare i costi derivanti da tale obbligo sul prezzo dei biglietti aerei. E nel caso in cui la compagnia venga meno al suo obbligo di prestare assistenza al passeggero, quest’ultimo può ottenere soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.
Per quanto riguarda la compensazione pecuniaria, se la compagnia riesce a dimostrare che il volo è stato cancellato per circostanze eccezionali, può sottrarsi all’obbligo del pagamento.