L’Arbitro per le controversie finanziarie si è pronunciato in favore di risparmiatori e azionisti che hanno perso soldi investiti, attraverso intermediari, nelle azioni e obbligazioni di Veneto Banca. L’Arbitro ha condannato infatti un intermediario a risarcire per intero un azionista che aveva perso 103 mila euro nell’acquisto delle azioni di Veneto Banca; una seconda decisione prevede risarcimenti pari a 11 mila euro. È quanto hanno reso noto l’Unione Nazionale Consumatori e Confconsumatori che hanno assistito i due azionisti e risparmiatori davanti all’ACF, l’organismo attivato dalla Consob per risolvere le controversie finanziarie, operativo da gennaio di quest’anno.

consob2L’Arbitro per le controversie finanziarie, nella decisione 107 del 16 novembre scorso, ha riconosciuto il risarcimento ad un consumatore di Bisceglie che aveva acquistato azioni di Veneto Banca, condannando l’intermediario a corrispondere 103 mila euro, pari alla sua perdita totale. L’Arbitro ha stabilito di fatto che la responsabilità per la condotta grava anche sull’intermediario, in questo caso Banca Apulia, che era controllata da Veneto Banca. “Una vittoria importante che apre ora la strada a innumerevoli azioni legali perché ad essere condannato è stato un intermediario, nella fattispecie Banca Apulia – ha detto l’avvocato Antonio Calvani, responsabile del Comitato dell’Unione Nazionale Consumatori di Bisceglie che ha presentato il ricorso – Questo provvedimento espone ora tutti gli intermediari, anche se controllati dalle banche acquirenti di banche risolte, come ad esempio Banca Apulia per Veneto Banca o Banca Nuova per Banca Popolare di Vicenza a dover mettere mano al portafoglio in favore degli azionisti ingannati, che hanno perso i loro risparmi”.

Ma cosa era accaduto? Un risparmiatore di Bisceglie nel 2012 aveva acquistato azioni di Banca Veneto tramite Banca Apulia, società partecipata di Veneto Banca, perdendo tutti i suoi risparmi, per un importo pari a 103 mila euro. L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato reclamo all’ACF attivato dalla Consob. Spiega l’associazione: “Nel procedimento interviene Banca Intesa San Paolo (acquirente della parte sana di Veneto Banca, e, quindi, ora controllante di Banca Apulia) che dichiara Banca Apulia estranea alla vicenda, considerando responsabile la sola bad bank, ossia Veneto Banca, all’epoca controllante di Banca Apulia, ora in liquidazione coatta amministrativa in forza del decreto legge 99/17. Ma la tesi non trova accoglimento e l’ACF dichiara Banca Apulia tenuta a corrispondere 103 mila euro. Secondo l’ACF, infatti, è vero che il decreto legge 99/17 esclude che le passività della bad bank possano gravare sull’acquirente della good bank, ma il limite riguarda solo le banche poste in liquidazione coatta amministrativa, non anche le controllate non sottoposte a procedura concorsuale, come, appunto, Banca Apulia”. In pratica, conclude poi l’associazione, quello che potrebbe avvenire per il futuro è che “Banca Intesa San Paolo potrebbe semmai rivalersi nei confronti della gestione liquidatoria di Veneto Banca”.

Nel senso del risarcimento va poi una seconda decisione dell’Arbitro per le controversie finanziarie, la numero 112 del 16 novembre, diffusa da Confconsumatori che ha assistito un risparmiatore pugliese. Spiega Confconsumatori: “Tra il 2012 e il 2013, convinto dai funzionari di Bancapulia, un risparmiatore pugliese aveva acquistato a più riprese circa 11 mila euro di azioni e obbligazioni convertibili emesse da Veneto Banca, che all’epoca controllava l’Intermediario. Avendo perso l’investimento a seguito del dissesto delle Banche Venete, il pugliese si era rivolto a Confconsumatori, che aveva inviato un reclamo, ignorato dalla Banca. A quel punto, insieme ai legali Antonio Pinto e Antonio Amendola, aveva deciso di rivolgersi all’Acf, che, giovedì 16 novembre, ha condannato Bancapulia a risarcire integralmente il valore delle azioni Veneto banca. L’Arbitro – aggiunge l’associazione – ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza nella prestazione del servizio: la banca, infatti, non aveva adeguatamente informato il consumatore sul profilo di rischio dell’investimento e sul carattere illiquido dello strumento acquistato”.

 

Notizia pubblicata il 20/11/2017 ore 16.57


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