miniclub

Il miniclub è un servizio accessorio oppure è un elemento del pacchetto turistico? Secondo la Corte di Cassazione la causa concreta del contratto “impedisce di considerare accessori all’alloggio … i servizi, quali, nella specie, spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis ecc, strettamente funzionali alla finalità turistica”. La Corte mette in discussione anche il termine dei 10 giorni per l’invio del reclamo.“Dopo anni di sentenze contro i consumatori, che per provare i disagi di una vacanza rovinata dovevano fare tripli salti mortali, a partire dalla lettera, in realtà non obbligatoria, da inviare entro 10 giorni dal rientro dalle ferie, finalmente una sentenza che riconosce i loro diritti. Ora saranno i tour operator a dover provare di aver fatto tutto il possibile  per il turista” ha dichiarato il presidente del Codacons, Marco Donzelli.
La sentenza della Suprema Corte pone fine a una querelle giudiziaria iniziata nel 2002 quando una famiglia milanese, in vacanza in un villaggio turistico Alpitour della Toscana, affida la propria bambina di 4 anni agli animatori del miniclub. Al loro rientro i genitori scoprono che la bimba non c’è più. Nessuno sa dove è andata a finire. La ritrovano dopo tre quarti d’ora ad un chilometro di distanza!! Si era allontanata senza che nessuno si fosse accorto di nulla.
Tornata a Milano la coppia avvia una battaglia legale con Alpitour. In un primo momento la Corte di appello di Milano rigetta la domanda di risarcimento, sia perché i genitori non hanno trasmesso reclamo entro 10 giorni dal rientro dalle vacanze, sia perché non è applicabile la normativa sui pacchetti turistici, dato che, a loro dire, il miniclub, l’animazione, la spiaggia con gli ombrelloni, l’utilizzo di strutture sportive “rappresentano mere facilitazioni accessorie” all’alloggio e, quindi, mancano due dei tre requisiti richiesti dalla legge.
La Corte di Cassazione, invece, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado, ha stabilito che i genitori della bimba hanno diritto al risarcimento del danno per la perdita, seppur momentanea, della loro bambina, in quanto “nell’ipotesi di acquisto, da un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis … ecc), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 del d.lgs n. 111 del 1995) per la configurabilità dell’acquisto di un pacchetto turistico”.
Per la Cassazione, poi, il formale reclamo, in loco e al ritorno dalle vacanze, sono “previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco è volto a consentite di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata è facoltativo: è volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale”.
 Per la Cassazione “la significatività dei servizi non accessori è rapportata finalisticamente alla volontà del turista contraente” e non ha rilievo che tali servizi siano “interamente offerti e fruiti all’interno del villaggio” o che il pagamento della tessera club sia avvenuto presso il villaggio. “La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore dagli obblighi. Né rileva, ai fini di considerarla esclusa dal prezzo forfetario, l’eventuale sottoscrizione della tessera club presso il villaggio, stante l’obbligatorietà della sua sottoscrizione ….. Ancora, non rileva l’importo del prezzo per tali servizi, atteso che il dover questi costituire parte significativa del pacchetto si collega alla causa concreta del contratto e alle finalità perseguite dal turista”.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Parliamone ;-)