Lo sciopero non è una circostanza eccezionale. Dunque Lufthansa deve corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri anche in caso di sciopero dei piloti. A dirlo è una recente sentenza del Giudice di Pace del Lussemburgo, che ricalca quando aveva già stabilito qualche mese fa la Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di trasporto aereo, scioperi e diritto all’indennizzo da parte di passeggeri che si siano visti cancellare il volo. A dare notizia del nuovo caso è il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia.

Gli scioperi nel settore aereo rischiano di rovinare le partenze dei viaggiatori e molto ruota intorno alla domanda se anche in questi casi i passeggeri abbiano diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo del volo o cancellazione. Di recente il caso è stato sollevato anche da due viaggiatori del Lussemburgo che hanno adito le vie legali per farsi riconoscere questo diritto. E il Giudice di Pace del Lussemburgo, informa il CEC, in una recente sentenza del 18 luglio 2018 ha dato ragione ai passeggeri che avevano subito la cancellazione di un volo Lufthansa a causa dello sciopero dei piloti.

Non essendo riusciti a risolvere in via bonaria la questione, i due passeggeri hanno adito le vie legali, iniziando una procedura europea per le controversie di modesta entità (European Small Claims Procedure) contro il vettore tedesco. E, spiega oggi il CEC, “il giudice ha deciso che lo sciopero annunciato non deve essere considerato una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei e condannato la compagnia a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria per il volo cancellato. Il giudice ha basato la propria decisione su una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso aprile: nel caso “TUIfly” la Corte aveva già accertato che uno sciopero selvaggio non costituisce una circostanza eccezionale”.

Proprio ad aprile, infatti, la Corte di Giustizia si era espressa nel caso di un’altra compagnia aerea e aveva stabilito che uno “sciopero selvaggio” del personale di volo contro una ristrutturazione aziendale non rappresenta una “circostanza eccezionale” che esonera la compagnia aerea dall’obbligo di rimborsare i passeggeri in caso di volo cancellato o per ritardo prolungato. Hanno dunque diritto all’indennizzo i passeggeri che sono stati “vittima” dello sciopero.

“Accogliamo con favore questa decisione e auspichiamo che anche i giudici italiani e più in generale tutte le autorità europee di enforcement, competenti in materia di diritti dei passeggeri, condividano questa interpretazione”, commenta Monika Nardo del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia.


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