TopNews / Trasporti: Antitrust multa Moby per 200 mila euro
L’ Antitrust multa Moby, la società di trasporto marittimo che opera sulle principali rotte nazionali, con due sanzioni per complessivi 200 mila euro. Due le pratiche commerciali scorrette contestate. Una riguarda il processo di prenotazione e acquisto online dei biglietti, nel quale solo alla fine viene conteggiato il supplemento di emissione biglietto di 4 euro. L’altra è la presentazione ambigua di una polizza assicurativa per il viaggio.
L’Antitrust spiega che sul sito internet di Moby, e specificamente sulla home page, “sono promosse varie tariffe per le destinazioni dei servizi di trasporto marittimo offerte dal professionista, avvertendo specificamente che esse ricomprendono tutte le voci di costo (“Tasse e oneri inclusi”). Attraverso il richiamo di un asterisco, in calce alla medesima pagina e con modalità grafiche significativamente inferiori vengono fornite ulteriori specificazioni, fra le quali che tali prezzi non ricomprendono invece la commissione di 4 euro denominata “Spese di Emissione biglietto a tratta per Sardegna,Corsica e Sicilia”, che sarà addebitata ai consumatori alla fine del processo di prenotazione e di acquisto online del biglietto”. Di fatto, spiega l’Antitrust, le offerte tariffarie vengono presentate al netto delle spese di emissione del biglietto e solo alla fine del processo di prenotazione e acquisto viene presentato al consumatore l’addebito dell’onere aggiuntivo rispetto alla tariffa scelta durante il processo di prenotazione.
L’altra pratica contestata a Moby riguarda l’assicurazione. Il claim “MOBY è l’unica Compagnia a risarcire per intero l’eventuale danno subìto all’auto durante la navigazione, rinunciando spontaneamente ad avvalersi del massimale previsto dalla legge” prospetta alcune informazioni in merito all’assicurazione, compresa nel biglietto di viaggio (“Polizza Filo”). Ma, spiega l’Autorità garante della concorrenza nel suo bollettino, “la polizza presenta numerose limitazioni, modalità di attivazione e franchigie, le quali, di fatto, vanificano la sussistenza della polizza stessa con la conseguenza che il consumatore che subisce un danno nel corso del viaggio non ottiene alcuna copertura”. Sembra inoltre che questa sia l’unica polizza possibile, mentre Moby è tenuta a risarcire i danni subiti dal viaggiatore durante il viaggio.
Le valutazioni fatte dall’Antitrust inseriscono questi comportamenti fra le pratiche scorrette. In particolare, Moby fornisce all’inizio della prenotazione e acquisto online, quando dunque il consumatore sceglie la rotta e la tariffa, un’indicazione di prezzo nel quale viene scorporata la commissione per le spese di emissione del biglietto, che invece viene automaticamente addebitata alla fine del processo. Spiega l’Antitrust: “Tale modalità di presentazione del prezzo del servizio è da considerarsi scorretta in quanto, non includendo ab origine nella tariffa proposta elementi di costo necessari, fornisce un’ambigua e incompleta rappresentazione delle condizioni economiche richieste per l’acquisto del servizio, confondendo il consumatore rispetto all’esborso complessivo da sostenere per acquistare il biglietto prescelto”. L’onere aggiuntivo aumenta il prezzo rispetto a quanto indicato in homepage. Fra l’altro il supplemento è un elemento di costo prevedibile, che fa parte del costo del biglietto, tanto è vero che viene applicato a tutti i biglietti venduti online, call center e in biglietteria – salvo il caso di acquisto il giorno stesso della partenza. In seguito Moby ha modificato il sito internet qualificando questa voce come “diritti di prenotazione”, ma per l’Antitrust questo non giustifica l’indicazione separata del costo.
Nella seconda pratica, l’Antitrust ricorda che “il sistema normativo vigente prevede una responsabilità in capo al vettore per i danni materiali a cose e persone che si verifichino durante il trasporto dallo stesso effettuato”. Il claim usato da Moby e la presentazione della polizza assicurativa ha invece un contenuto ambiguo, anche perché “le condizioni integrali di contratto – contenute in una pagina diversa, accessibile attraverso un link, senza neppure essere richiamate con un asterisco – rivelano un’assicurazione di complessa attivazione, con la conseguenza di creare confusione in merito ai reali diritti dei passeggeri che abbiano subiti i danni durante la navigazione e di privare il consumatore dalle coperture che gli spettano ex lege.”
Notizia pubblicata il 06/06/2017 ore 17.17
