La Corte di Giustizia europea ha stabilito che se un abbonato telefonico ha dato il consenso alla pubblicazione dei suoi dati, questo consenso resta invariato anche se i dati vengono utilizzati da imprese di uno Stato terzo. Il caso sul quale la Corte si è trovata a decidere riguardava una società belga, la European Directory Assistance (EDA), che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione telefonica accessibili dal territorio belga. La EDA ha chiesto agli operatori telefonici dei Paesi Bassi (vale a dire Tele2, Ziggo e Vodafone Libertel) di mettere a sua disposizione i dati relativi ai loro abbonati.Queste ultime si sono rifiutate affermando che non erano tenute a cedere informazioni dei loro clienti ad un’impresa con sede in un altro Stato. 

Le questioni sulle quali si è chiesto il parere della Corte Ue sono quindi due: un’impresa è tenuta a mettere i dati relativi ai suoi abbonati a disposizione di un fornitore di elenchi abbonati e servizi di consultazione con sede in un altro Stato membro? Altro punto riguarda il consenso degli abbonati: possono essi decidere di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l’impresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi?

Nella sua sentenza, la Corte dichiara, in risposta alla prima questione, che la direttiva «servizio universale» si applica anche alle richieste provenienti da un’impresa che abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati. Quindi, il rifiuto di mettere i dati relativi agli abbonati a disposizione dei richiedenti, per il solo motivo che questi ultimi avrebbero sede in un altro Stato membro, sarebbe incompatibile con il principio di non discriminazione.

Per quanto riguarda la questione se si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui l’impresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi, la Corte afferma che quando un abbonato è stato informato dall’impresa che gli ha assegnato un numero di telefono della possibilità che i suoi dati personali siano trasmessi ad un’impresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e abbia acconsentito a tale pubblicazione, l’abbonato in questione non deve dare nuovamente il suo consenso alla trasmissione degli stessi dati ad un’altra impresa, qualora venga garantito che i dati in questione non saranno usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione.

La Corte ha sottolineato che, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell’Unione, l’impresa che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico opera in un quadro normativo ampiamente armonizzato, che consente di assicurare in tutta l’Unione il medesimo rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati personali degli abbonati.

Di conseguenza, non occorre che l’impresa che attribuisce i numeri di telefono ai suoi abbonati richieda il consenso dell’abbonato in maniera tale che quest’ultimo esprima il proprio consenso in modo distinto a seconda dello Stato membro verso il quale i dati che lo riguardano possono essere trasmessi.


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