Le tariffe aeree passeggeri possono essere indicate in euro oppure in una valuta che ha corso legale nello Stato Ue di partenza o di arrivo del volo, come la sterlina. “I vettori aerei che  non esprimono in euro le tariffe aeree passeggeri per i voli intracomunitari – dice la Corte di Giustizia dell’Union europea –  sono tenuti ad indicare tali tariffe in una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio preposto”. E dunque nella valuta che ha corso legale nello Stato in cui si trova il luogo di partenza o di arrivo del volo in questione. Nel caso sollevato davanti alla Corte, il Regno Unito.

Il caso scaturisce da un’azione inibitoria contro la compagnia aerea Germanwings chiesta da un’associazione di consumatori del Land Baden-Württemberg in Germania. Un cliente aveva prenotato sulla pagina internet  «www.germanwings.de», gestita dalla compagnia aerea Germanwings, un volo da Londra (Regno-Unito) a Stoccarda (Germania).  La tariffa era espressa solo in sterline. L’associazione contestava un comportamento sleale ritenendo che le tariffe dovessero essere indicate in euro. La Corte federale di giustizia si è rivolta alla Corte Ue per conoscere l’interpretazione del regolamento dell’Unione sulla prestazione di servizi aerei nella Comunità, chiedendo in particolare se nell’indicare la tariffa passeggeri i vettori aerei possano, se non esprimono le tariffe in euro, indicarle in qualunque valuta locale di loro scelta.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che “il regolamento conferisce ai vettori aerei la facoltà di indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari «in euro o in valuta locale».  Il regolamento non contiene alcuna precisazione sulla valuta locale in cui debbano essere indicate le tariffe aerei passeggeri qualora non siano espresse in euro”. Allo stesso tempo, argomenta la Corte, la comparabilità dei prezzi risulta agevolata se le compagnie indicano le tariffe aeree passeggeri “in una valuta locale obiettivamente collegata al servizio proposto“.

La Corte stabilisce dunque che “nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto e che tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione”. Nel caso concreto, della Germanwings con sede in Germania in cui ha corso legale l’euro, e della partenza del volo dal Regno Unito che usa la sterlina, “le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro”.


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