
Scioperi nel trasporto aereo, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli (Fonte immagine: Pixabay)
Scioperi nel trasporto aereo, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli
È in corso un’ondata di scioperi nel trasporto aereo, con alcune compagnie che hanno annunciato proteste anche per le prossime settimane. Le Associazioni dei Consumatori scendono in campo a tutela dei passeggeri alle prese con eventuali cancellazioni dei voli
Prosegue l’ondata delle proteste che sta coinvolgendo il trasporto aereo in Europa. In Spagna il bilancio dello sciopero di sabato, che ha coinvolto il personale di cabina di Ryanair e Easyjet, ha segnato quindici voli in partenza e in arrivo cancellati e ritardi per altri 175 voli, si apprende dall’Ansa.
Ryanair, intanto, ha annunciato altri 12 giorni di stop, che coinvolgeranno 10 aeroporti spagnoli dove opera Ryanair: dal 12 al 15 luglio, dal 18 al 21 luglio e dal 25 al 28 luglio. Inoltre, nei giorni scorsi, Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 2200 voli durante l’estate, per mancanza di personale. (Fonte Ansa)
Scioperi trasporto aereo, intervengono le Associazioni dei consumatori
Sul caos del trasporto aereo scendono in campo le Associazioni dei consumatori, che si mettono a disposizione di tutti i viaggiatori che dovessero subire ripercussioni a causa di scioperi e cancellazione dei voli.
“Nei giorni scorsi le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli programmati per le prossime settimane, tagliando circa 6,5 milioni di posti a sedere in tutta Europa a causa della mancanza di personale di volo e di terra – spiega il presidente Furio Truzzi. – Chi ha già acquistato un soggiorno all’estero rischia di non poter affrontare il viaggio, senza contare che le tariffe aeree hanno subito nell’ultimo mese rincari del 124% e potrebbe quindi risultare impossibile trovare collegamenti all’ultimo minuto a prezzi accettabili”.
“Assoutenti – conclude l’associazione – si mette a disposizione di tutti i passeggeri che dovessero subire danni a causa dei problemi del comparto aereo, ai fini dei risarcimenti previsti dalla legge e delle ulteriori azioni legali da intraprendere in caso di vacanza rovinata”.
Il Codacons intanto – fa sapere l’associazione – presenta oggi un’istanza urgente all’Enac e al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, chiedendo l’apertura di un tavolo di crisi con consumatori e compagnie aeree.
I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo
Il Codacons ricorda, quindi, quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli, a partire dal diritto ad un indennizzo fino a 600 euro a viaggiatore, oltre al rimborso del biglietto.
La cancellazione del volo o il ritardo aereo legati ad uno sciopero non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra – spiega il Codacons – Anche nel corso di uno sciopero, i vettori aerei sono tenuti a garantire al passeggero:
- bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
- sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
- trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
- chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Inoltre – prosegue l’associazione – come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 – in caso di cancellazione del volo – il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
- € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
- € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea
“Diritti questi che – ricorda il Codacons – valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, come può essere invece un incidente o delle condizioni meteo improvvisamente divenute proibitive, perché si tratta di “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”, e perciò “non è né insolito né imprevedibile“.
