Salva Banche, Corte UE: legittima ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito la legittimità della ripartizione tra azionisti e creditori subordinati degli oneri in caso di operazioni di salvataggio di banche. La pronuncia della Corte è arrivata in riferimento al caso di 5 banche slovene, dichiarate insolventi a seguito della crisi finanziaria mondiale. La Banca centrale di Slovenia aveva accertato, nel settembre 2013, che cinque banche erano sottocapitalizzate. Tenuto conto dell’entità di tale carenza, le banche in questione non disponevano di capitali sufficienti per soddisfare i propri creditori e coprire il valore dei depositi, così la Banca centrale di Slovenia ha introdotto misure straordinarie dirette, rispettivamente, alla ricapitalizzazione, al salvataggio e alla liquidazione di tali banche. Gli aiuti di Stato erano stati autorizzati dalla Commissione, previamente informata dalle autorità slovene.
La sentenza della Corte UE accerta dunque che, per quanto concerne l’effetto vincolante della comunicazione nei confronti degli Stati membri, che la Commissione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri.
Per quanto concerne la condizione di ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell’autorizzazione di un aiuto di Stato da parte della Commissione, la Corte evidenzia che Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti che mirano a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Infatti, dice la Corte “le misure di ripartizione degli oneri mirano a garantire che, prima della concessione di qualsivoglia aiuto di Stato, le banche in carenza di capitale operino, con i propri investitori, una riduzione del deficit, in particolare attraverso la raccolta di capitale nonché attraverso contributi dei creditori subordinati, essendo tali misure idonee a limitare l’entità dell’aiuto di Stato concesso”.
Secondo la Corte, infine, la circostanza che, nel corso delle prime fasi della crisi finanziaria internazionale, i creditori subordinati non siano stati invitati a contribuire al salvataggio degli istituti di credito, non consente ai creditori medesimi di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento.