Ristrutturazioni banche cipriote, CGUE: nessun risarcimento ai correntisti
Brutte notizie per i correntisti delle banche con sede a Cipro che nel 2012 hanno ricevuto assistenza finanziaria dal Meccanismo Europeo di Stabilità: la Corte di Giustizia dell’UE respinge nel merito i ricorsi per risarcimento relativi alla ristrutturazione del settore bancario cipriota. La Corte ha annullato le ordinanze del Tribunale sui ricorsi per risarcimento, ma ha deciso comunque di respingerli in quanto la Commissione non ha contribuito a violare il diritto di proprietà dei ricorrenti, così come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nei primi mesi del 2012, diverse banche con sede a Cipro, tra cui la Cyprus Popular Bank Public (Laïki) e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus o BoC), hanno incontrato difficoltà finanziarie e il governo ha richiesto assistenza finanziaria all’Eurogruppo, il quale ha comunicato che l’assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita dal MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) nel contesto di un programma di correzioni macroeconomiche che doveva concretizzarsi in un protocollo d’intesa. I negoziati tra Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale da un lato, e autorità cipriote dall’altro, hanno portato al protocollo d’intesa sulla ristrutturazione delle banche BoC e Laïki e il MES ha concesso assistenza finanziaria.
Diversi privati cittadini ciprioti e una società con sede in Cipro, titolari di depositi presso la BoC o la Laïki, hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché la Commissione e la BCE versassero loro un’indennità equivalente alla diminuzione del valore dei loro depositi dovuta, a loro avviso, all’adozione del protocollo d’intesa, chiedendo che i punti rilevanti di tale protocollo fossero annullati.
Il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento, ritenendo che il MES non potesse essere considerato come facente parte delle Istituzioni dell’Unione e che la dichiarazione dell’Eurogruppo non potesse essere imputata alla Commissione e alla BCE, né produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Annullati anche i ricorsi per risarcimento che sono stati reputati in parte irricevibili e in parte infondati perché non è stato dimostrato con certezza che il danno subito fosse stato effettivamente cagionato da un’inerzia della Commissione.
Nella sentenza odierna, la Corte conferma le ordinanze sui ricorsi di annullamento diretti contro la dichiarazione dell’Eurogruppo, mentre annulla le ordinanze sui ricorsi per risarcimento, pur decidendo, nel merito, di non accogliere tali ricorsi.
La Corte ha deciso di statuire essa stessa sui ricorsi per risarcimento, precisando che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone che ricorrano una serie di condizioni, ossia:
- l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione;
- l’effettività del danno
- l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato.
Quanto alla prima condizione, occorre che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. La Corte rileva che, nel caso di specie, tale norma giuridica è l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che proclama che ogni individuo ha diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente. Ma l’adozione del protocollo d’intesa risponde a un obiettivo di interesse generale perseguito dall’UE, cioè quello di garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso, evitando il rischio di perdite finanziarie cui sarebbero stati esposti i depositanti in caso di fallimento delle banche coinvolte. Tali misure quindi non costituiscono un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudichi la sostanza del diritto di proprietà dei depositanti e non possono essere considerate come restrizioni ingiustificate di tale diritto. Pertanto, la Commissione non ha contribuito a una violazione del diritto di proprietà dei ricorrenti e, venendo meno la prima condizione per invocare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la Corte respinge i ricorsi per risarcimento.