Dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea arriva un’importante sentenza a favore della tutela dei consumatori: uno Stato membro può controllare che la società che fornisce servizi di comunicazione elettronica sul proprio territorio, nonostante abbia sede legale in un altro Paese dell’UE, rispetti le norme in materia di tutela consumatori. Lo Stato non può, però, obbligare tale società a creare sul proprio territorio una succursale o una filiale.

La CGUE interviene nella controversia tra una società lussemburghese che fornisce a titolo oneroso, a partire dal Lussemburgo, bouquet di servizi di diffusione radiofonica e audiovisiva ricevibili via satellite e ad accesso condizionato. Tali servizi sono forniti ad abbonati residenti in altri Stati membri, tra cui l’Ungheria.
A seguito di denunce presentate da alcuni abbonati della società, le autorità ungheresi le hanno chiesto di comunicare alcune informazioni relative ai suoi rapporti contrattuali con uno dei suoi clienti. Ma l’azienda si è rifiutata di farlo. Non avendo ricevuto le informazioni richieste, le autorità ungheresi hanno inflitto un’ammenda all’azienda che ha avviato un’azione legale per contestare la sanzione.
La Corte di Giustizia rileva che il servizio fornito dalla società costituisce un “servizio di comunicazione elettronica” e la direttiva comunitaria che autorizza la fornitura di un tale servizio sul territorio degli Stati membri autorizza anche questi ultimi a subordinare la prestazione del servizio ad alcune condizioni specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, le autorità nazionali possono chiedere alle imprese le informazioni necessarie per verificare l’osservanza delle condizioni relative alla tutela dei consumatori, a seguito di denuncia o in caso di indagine su iniziativa delle stesse autorità. In tale contesto, gli Stati membri possono avviare procedimenti di vigilanza aventi ad oggetto l’attività, sul loro territorio, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione.


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