Privacy, Garante: sì a uso dati senza consenso per ricerca scientifica
Il Garante Privacy ha deciso di autorizzare l’uso di dati personali sulla salute, anche senza consenso informato, per scopi relativi alla ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico. L’autorizzazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo ed è valida dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2012 per le strutture universitarie e sanitarie che rispondono a una serie di requisiti precisi.
Niente consenso informato, dunque, per scopi di ricerca ben precisati. Il Garante Privacy, si legge nel provvedimento, “autorizza il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, anche in assenza del loro consenso informato, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico” nel rispetto di alcuni limiti. L’autorizzazione viene rilasciata a università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, e ai ricercatori che vi operano, agli organismi sanitari e a chi esercita professioni sanitarie.
Il trattamento dei dati deve avere finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico. L’autorizzazione è dunque rilasciata, si legge nel provvedimento, quando il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati a fini di ricerca, sia necessario per condurre studi “non aventi significativa ricaduta personalizzata sull’interessato”, effettuati “con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca”. Gli studi per cui viene autorizzato l’uso dei dati possono riguardare inoltre “le relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana” oppure sono quelli che “mirano a valutare la sicurezza e l’efficacia di farmaci o di dispositivi medici”.
Naturalmente, precisa il Garante, prima di iniziare o proseguire il trattamento dei dati, i sistemi informativi e informatici devono essere configurati in modo da ridurre al minimo l’uso dei dati personali e dei dati identificativi. Il trattamento inoltre “può riguardare unicamente i dati personali strettamente pertinenti”, compresi quelli ricavati da campioni biologici salvo che questi non siano dati genetici.
L’autorizzazione riguarda il trattamento dei dati degli interessati da includere nella ricerca ma impossibili da contattare per “motivi etici riconducibili alla circostanza che l’interessato ignora la propria condizione” (è il caso di alcuni studi epidemiologici) oppure per motivi organizzativi. “Resta fermo – si legge nel provvedimento – l’obbligo di raccogliere il consenso informato al trattamento dei dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, sia possibile rendere loro un’adeguata informativa e acquisirne il relativo consenso e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo”. I dati devono essere conservati attraverso tecniche e codici che non li rendano direttamente riconducibili agli interessati.