Privacy e Facebook, avvocato CGUE: continua la battaglia di Max Schrems
Maximilian Schrems può avvalersi del suo status di consumatore per convenire in giudizio Facebook Ireland davanti alla giustizia austriaca riguardo all’uso privato del suo account Facebook, ma non può invocare lo status di consumatore per altre persone che gli abbiano ceduto i diritti in un’azione collettiva. Questa l’interpretazione data oggi dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea. In pratica Schrems può continuare la sua azione legale in Austria contro Facebook Ireland ma non può farla valere come azione di classe. Schrems non è nuovo alle azioni nei confronti di Facebook. A lui si deve, nell’ottobre 2015, l’annullamento della decisione della Commissione europea sul “Safe Harbour” da parte della Corte di Giustizia.
Schrems è impegnato in un’ampia battaglia nei confronti delle politiche di privacy tenute da Facebook e sulle sue azioni giudiziarie contro Facebook Ireland ha pubblicato due libri, tenuto lezioni (talvolta remunerate), registrato vari siti web, blog, petizioni online, campagne di raccolta di fondi. Schrems, che risiede in Austria, ha avviato un’azione legale contro Facebook Ireland dinanzi ai giudici austriaci: sostiene che Facebook Ireland abbia violato i suoi diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e i diritti di altri sette utenti Facebook che gli hanno ceduto il diritto a far valere le medesime violazioni in risposta a un suo invito oline in tal senso – che fra l’altro ha ricevuto migliaia di adesioni. Gli utenti che intende rappresentare sono domiciliati in Austria, Germania e India. Alla posizione di Schrems si oppone Facebook Ireland che di fatto contesta la competenza dei giudici austriaci, sostenendo che Schrems non può, o non può più, essere considerato un consumatore anche in virtù delle sue attività professionali e che dunque non può citare in giudizio Facebook davanti alla giustizia austriaca. L’azienda contesta l’uso professionale di Facebook e sostiene che il foro per il consumatore sia strettamente personale e non possa essere invocato per diritti ceduti.
La Corte suprema austriaca si è rivolta dunque ai giudici europei sottoponendo loro il profilo di Schrems, che è uno specialista nel diritto delle tecnologie informatiche e della protezione dei dati e sta scrivendo una tesi di dottorato sugli aspetti giuridici della protezione dei dati. Schrems usa Facebook sia per uso privato che professionale. La pagina professionale ha informazioni sulle lezioni da lui tenute, sulle sue partecipazioni a tavole rotonde e sulle sue apparizioni sui media, sui libri che ha scritto, su una raccolta fondi da lui lanciata e sui procedimenti avviati contro Facebook Ireland. Come si qualifica nei confronti di Facebook?
L’interpretazione proposta dall’avvocato generale (la Corte è ora chiamata a deliberare) è che Schrems sia consumatore solo nel momento in cui difende i propri diritti e non abbia questa qualifica in relazione ai diritti di altri utenti. Nelle odierne conclusioni, si legge in una nota stampa, l’avvocato generale Michal Bobek propone infatti alla Corte di dichiarare, anzitutto, che “lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi per l’esercizio di diritti non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento alle domande concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private. Risulterebbe, pertanto, che il sig. Schrems possa essere considerato un consumatore con riferimento ai diritti propri derivanti dall’utilizzo privato del suo account Facebook. Gli accertamenti a tale riguardo spettano comunque all’Oberster Gerichtshof”.
Allo stesso tempo, il consumatore che può citare in giudizio la controparte straniera nel luogo del proprio domicilio “non può far valere, contemporaneamente ai diritti propri, diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località all’interno dello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in Paesi terzi”. Questa l’interpretazione dell’avvocato generale della Cgue. L’argomentazione seguita è che il foro speciale per il consumatore sia limitato a parti contrattuali “concrete e specifiche”. Se in pratica un consumatore se ne potesse avvalere anche per diritti ceduti da altri, si potrebbe avere la concentrazione delle domande di un’azione collettiva nel luogo che abbia i giudici più favorevoli. E questo “potrebbe determinare una cessione mirata, senza limiti, a consumatori che sono in una giurisdizione che offra una giurisprudenza più favorevole, costi più contenuti o contributi alle spese giudiziali più generosi, generando un sovraccarico di lavoro dei suddetti giudici”.
L’avvocato generale Bobek “riconosce che l’azione collettiva contribuisce alla tutela giurisdizionale effettiva del consumatore – prosegue la nota – Se ben congegnata e applicata, essa può anche fornire ulteriori benefici di carattere strutturale al sistema giudiziario, riducendo, ad esempio, la necessità di ricorrere a procedimenti paralleli. Non spetta, tuttavia, alla Corte creare un’azione collettiva in materia di contratti conclusi da consumatori, ma, in ultima analisi, al legislatore dell’Unione”.
Notizia pubblicata il 14/11/2017 ore 16.55
