
Privacy nelle tlc, obbligo di comunicare la violazione al Garante
Scatta l’obbligo per società telefoniche e Internet provider di avvisare il Garante privacy e gli utenti quando i dati trattati per fornire i servizi subiscono gravi violazioni a seguito di attacchi informatici o di eventi avversi, come incendi o altre calamità, che possano comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati. Lo ha deciso il Garante Privacy che ha infatti adottato, all’esito di una consultazione pubblica, un provvedimento generale che fissa gli adempimenti per i casi in cui si dovessero verificare i cosiddetti “data breach”.
In sostanza, le società hanno l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, contenuti in particolare in data base elettronici o cartacei. Entro 24 ore dalla scoperta dell’evento, società di tlc e Isp devono fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima valutazione dell’entità della violazione (ad esempio, tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Per agevolare questo adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile sul suo sito (www.garanteprivacy.it). La mancata o ritardata comunicazione al Garante espone le società telefoniche e gli Internet provider a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Sanzioni previste anche per la omessa o mancata comunicazione agli utenti che vanno da 150 euro a 1000 euro per ogni società, ente o persona interessata. La mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.
Nei casi più gravi di violazione, però, oltre che l’Authority, le società telefoniche e gli Isp dovranno informare entro tre giorni anche ciascun utente coinvolto, facendo riferimento a alcuni parametri fondamentali: il grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione); l’ “attualità” dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati); la qualità (finanziari, sanitari, giudiziari etc.) e la quantità dei dati coinvolti.
La comunicazione agli utenti non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati, ma il Garante può comunque imporla nei casi più gravi. Per consentire l’attività di accertamento del Garante, le società telefoniche e i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.
