Prezzi dei carburanti, ecco cosa prevede il decreto trasparenza (fonte immagine: Pixabay)

Aggiornamento della cartellonistica dei prezzi, sanzioni economiche e sospensione dell’attività per i gestori inadempienti, rafforzamento del Garante Prezzi, buono per i trasporti pubblici e il recupero del sistema dell’accisa mobile sono le misure contenute nel decreto trasparenza sui prezzi dei carburanti, entrato in vigore ieri, 15 gennaio.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio, ed è in vigore dal 15 gennaio, il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Buoni benzina

Il decreto stabilisce che “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Prezzi dei carburanti

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti, “provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale”.

I dati sono pubblicati in formato aperto; la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il provvedimento prevede che gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto “adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita” con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento.

In caso di violazione delle disposizioni sulla comunicazioni dei prezzi dei carburanti, i gestori degli impianti di carburanti rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6 mila euro. “Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni”. L’accertamento delle violazioni è affidato alla Guardia di Finanza mentre all’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.

L’attività del Garante dei Prezzi

Il decreto prevede poi il rafforzamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e l’istituzione di una nuova Commissione  di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, che affiancherà il Garante. “Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato”. Ai componenti della Commissione (partecipano fra gli altri tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori nominati dal CNCU) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese.

“Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna”.

Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Il decreto prevede un buono per il trasporto pubblico del valore massimo di 60 euro. Per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie e i costi di trasporto per studenti e lavoratori “è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto”, dalla pubblicazione del decreto al 31 dicembre 2023, di “abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”.

Il valore del buono “è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro”.

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro 30 giorni va approvato un decreto per definire le modalità di presentazione delle domande e di emissione del buono.

Accisa mobile

Il decreto sulla trasparenza prevede anche la riattivazione dell’accisa mobile attraverso l’aggiornamento di due commi della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il taglio delle accise può essere adottato “se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato».

La legge del 2007 prevede in pratica, nei commi richiamati, che le aliquote di accisa “sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio”(comma 290 Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Sparisce nel decreto trasparenza il riferimento all’aumento pari o superiore, sulle media del periodo, al 2% rispetto al valore di riferimento indicato nel Def.


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