Una vittoria nuova e importantissima quella ottenuta da Confconsumatori a 8 anni dal crack Parmalat: il Tribunale di Parma ha condannato una banca a risarcire di oltre 40.000 euro un investitore che aveva acquistato azioni Parmalat il 12 dicembre 2003, cioè poco prima del disastro. Si tratta quindi di una sentenza che riguarda azioni e non obbligazioni. C’è solo un precedente: una sentenza del Tribunale di Trento del 2007.
L’acquisto delle azioni era stato effettuato in esecuzione di un regolare contratto di negoziazione, raccolta ordini e collocamento e concluso in forma scritta; in sede di assunzione del suo profilo di rischio il risparmiatore aveva dichiarato di avere un’alta esperienza in prodotti finanziari, di avere effettuato investimenti in titoli ad alto rischio e che circa 1/3 del suo patrimonio era investito in azioni. Nonostante tali premesse la sua domanda è stata accolta in quanto le azioni Parmalat, a pochissimi giorni dal default del gruppo, avvenuto a fine dicembre 2003, sono state considerate un investimento troppo pericoloso e, per questo, inadeguato.
“È  questa – commenta l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – una delle prime volte che la giurisprudenza si occupa di acquisti non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat effettuati quando ormai l’insolvenza del gruppo era nota a tutti. Una  sentenza che fa scuola, perché è  chiarissima nell’affermare che, anche se il risparmiatore è uno che ama il rischio, non è consentito farlo investire in prodotti notoriamente pericolosi senza avvertirlo dei rischi e senza fargli sottoscrivere, come prescritto all’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, una dichiarazione con  la sua volontà di procedere comunque all’operazione.” “A fronte di una sentenza del genere – conclude l’avv. Franchi – c’è da chiedersi come sia potuto accadere che a tanti risparmiatori che pensavano di investire in titoli sicuri, quali le obbligazioni Parmalat, sia stato dato torto in causa”.
 


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