Pagamento IVA, Corte Ue: si può essere “condannati” due volte per lo stesso reato
Si può essere puniti due volte per lo stesso reato? Secondo il principio “ne bis in idem” la risposta dovrebbe essere negativa tuttavia, la Corte di giustizia europea ha espresso un parere contrario sulla questione. Diversi Tribunali penali italiani (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Tribunale di Bergamo) si trovano a giudicare alcune ipotesi di reato di omesso versamento dell’IVA. Gli imputati (o indagati) sono però già stati “condannati” in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate a pagare, per gli stessi fatti, una sanzione pecuniaria. Di qui il dubbio, sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale, che tale sistema di “doppia sanzione” (amministrativa e penale) contrasti con il principio del “ne bis in idem”, secondo cui non si può essere condannati due volte per lo stesso reato.
L’Avvocato generale che ha preso in carico la questione ha concluso che non si possa invocare il principio in questione dal momento che sia nell’una che nell’altra causa la sanzione tributaria è stata imposta a due persone giuridiche in forma di società (la Servizi Ambiente e Commercio s.r.l., nel primo caso, e la Evoluzione Maglia s.r.l., nel secondo), mentre i procedimenti penali sono stati promossi nei confronti dei rispettivi rappresentanti legali.
L’Avvocato generale richiama la pregressa giurisprudenza della Corte UE, secondo cui il principio del “ne bis in idem” non impedisce ad uno Stato membro di prevedere, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, purché la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice nazionale.
In altri termini, il “bis” vietato dall’Ordinamento è solo quello tra procedimenti aventi entrambi natura penale, a prescindere dal nome loro formalmente attribuito.
Per stabilire se ricorra una simile ipotesi (e cioè se il procedimento formalmente fiscale abbia nella sostanza natura penale), il giudice nazionale dovrà tenere conto: dei destinatari della norma, dei suoi obiettivi, del bene giuridico tutelato nonché del grado di severità della sanzione.
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