Ogm, avvocato CGUE: Stati possono vietarli solo per gravi rischi salute
Gli Stati possono adottare misure d’emergenza sugli Ogm, su alimenti e mangimi geneticamente modificati, solo se possono dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di un “rischio manifesto e grave per la salute e per l’ambiente”. Questa la valutazione che l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea propone in merito alla controversia che vede opporsi l’Italia all’agricoltore Giorgio Fidenato e ad altri, imputati in un procedimento penale per aver coltivato nei loro campi, in provincia di Udine, mais Ogm MON810.
Nell’ambito del procedimento penale, il Tribunale di Udine ha chiesto alla Corte di giustizia se sia possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione. Nel 1998 la Commissione europea ha autorizzato l’immissione in commercio del mais Ogm MON 810. Nel 2013 il Governo italiano ha chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza per vietarne la coltivazione alla luce di alcuni nuovi studi scientifici realizzati da due istituti di ricerca italiani. Sulla base di un parere scientifico emesso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione ha concluso che non vi fossero nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza richieste. Nonostante ciò, nel 2013 il Governo italiano ha adottato un decreto interministeriale che vietava la coltivazione del MON 810 nel territorio italiano. Nel 2014 Fidenato e altri hanno coltivato il mais MON 810 e sono stati perseguiti penalmente. La vicenda è dunque approdata alla Corte di Giustizia.
Oggi l’avvocato generale Michal Bobek ha proposto alla Corte di stabilire che “gli Stati membri possano adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo se siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente, come previsto all’articolo 34 del regolamento dell’Unione relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati”.
Secondo questo articolo, gli Stati sono autorizzati ad adottare misure di emergenza “quando sia manifesto che prodotti autorizzati [geneticamente modificati] […] possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente”. Secondo l’avvocato generale, questo articolo rappresenta l’espressione concreta del principio di precauzione nel contesto degli Ogm in una situazione di emergenza. Di conseguenza, argomenta, il principio di precauzione sancito dalla legislazione alimentare – che autorizza gli Stati ad adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico – non modifica le condizioni fissate dall’articolo 34 che è più specifico perché si riferisce specificamente agli Ogm.
L’avvocato generale aggiunge che non incide su tale conclusione il fatto che nel 2015 una direttiva abbia cambiato il contesto normativo applicabile agli organismi geneticamente modificati nell’Unione e che nel 2016 la Commissione, sulla base di tale direttiva, abbia vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, compresa l’Italia. L’avvocato generale rileva che tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi. Va ricordato che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, che comincia ora a deliberare e pronuncerà in seguito la sentenza. Allo stesso tempo, la Corte di Giustizia Ue non risolve la controversia nazionale: spetta al giudice italiano farlo conformemente alla decisione della Corte.